La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello. I motivi riguardavano il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e la determinazione della sanzione. La Corte ribadisce che per la motivazione della pena, il giudice può focalizzarsi sugli elementi negativi, come i precedenti penali, e che una pena vicina al minimo edittale non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di legge. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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