Un cittadino albanese, condannato in Italia, ha chiesto il trasferimento esecuzione pena nel suo Paese. L'Albania ha riconosciuto la sentenza italiana, adattando la pena e disponendo la sua scarcerazione con libertà vigilata. Successivamente, l'Italia ha riavviato una procedura di estradizione, sostenendo che l'esecuzione albanese non fosse definitiva per un ricorso pendente. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta trasferita l'esecuzione, lo Stato di condanna perde la competenza. L'impugnazione in Albania non impedisce il definitivo trasferimento esecuzione pena, rendendo inefficace l'ordine italiano.
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