Due soggetti, condannati per tentata rapina aggravata, ottengono dalla Cassazione il rinvio per valutare le circostanze attenuanti generiche legate al risarcimento del danno. Nel nuovo giudizio, la Corte territoriale concede le attenuanti ma innalza la pena base da quattro a sei anni di reclusione, lasciando la pena finale quasi immutata. Gli imputati impugnano nuovamente la decisione. La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando il pieno valore del divieto di reformatio in peius: in assenza di ricorso del Pubblico Ministero, il giudice non può incrementare i singoli passaggi intermedi del calcolo sanzionatorio già fissati in precedenza. La Cassazione annulla la pronuncia sulla quantificazione della pena ed estende gli effetti favorevoli a entrambi i coimputati per il ricalcolo.
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