Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9136 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9136 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME nato a PONTINIA il DATA_NASCITA
inoltre:
Addonisio NOME
avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di Latina Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 23 aprile 2025, il Tribunale di Latina ha rigettato il gravame presentato da AVV_NOTAIO NOME avverso la sentenza – che è stata, pertanto, integralmente confermata – con la quale, il precedente 15 novembre 2022 il giudice di pace di Latina aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di minaccia, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.
In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto della inattendibilità della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge per aver il giudice di merito desunto la attendibilità della persona offesa dalla mancata comparizione in udienza dell’imputato e della assenza di una versione alternativa.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 598 bis cod. proc. pen.
Invero, inizialmente era stata disposta la trattazione scritta del processo, ma inopinatamente il Tribunale aveva disposto il rinvio della iniziale udienza del 12 marzo 2025 (senza che la parte civile avesse depositato memoria) al 23 aprile 2025, trasformando irritualmente il processo in forma partecipata.
Con requisitoria scritta del 29 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria del 29 dicembre 2025, l’AVV_NOTAIO difensore della costituita parte civile -chiedeva rigettarsi il ricorso, depositando nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto diretti a contestare l’attendibilità della persona offesa, sono inammissibili.
Deve essere sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01).
Nel caso concreto, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del ricorrente, con valutazione conforme del giudice di appello.
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Con motivazione adeguata, il giudice di appello ha confermato la statuizione di responsabilità già resa in primo grado nei confronti dell’imputato, valorizzando logicamente le puntuali dichiarazioni della persona offesa in ordine alle ripetute minacce subite.
Il giudice di appello, quindi, ha tratto il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez. 1, n. 29372 del 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014).
Ed è stato affermato che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge, dunque, un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito – come nella specie – una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578).
Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato ( ex multis , Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, il giudice di appello ha ampiamente confutato le argomentazioni dalla difesa prospettate in ordine alla asserita non credibilità della parte civile (v. 3 della sentenza), senza che l’odierno ricorso si sia confrontato con tale motivazione.
Nel proporre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.
In aggiunta a quanto testé esposto, deve essere sul punto ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255916).
In particolare, ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme, Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373).
Orbene, correttamente il Tribunale ha desunto la penale responsabilità dell’imputato non solo dal narrato della persona offesa, ritenuta credibile ed attendibile nella ricostruzione della dinamica fattuale, ma anche dalla mancata allegazione di una version e alternativa da parte dell’AVV_NOTAIO essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che, ove riscontrati, avrebbero potuto sconfessare la versione della vittima.
3. Fondato il terzo motivo di ricorso.
Accedendo agli atti del procedimento (accesso cui questa Corte è tenuta attesa la natura processuale dell’eccezione, rispetto alla quale è giudice del “fatto”: Sez. U, n. 42792 del 31/10/10/2001, dep. 2001, Policastro, Rv. 220092) è emerso che alla udienza del 12 marzo 2025 il Tribunale di Latina ha disposto il rinvio alla successiva udienza del 23 aprile 2025 sul rilievo che il Pm non aveva fatto pervenire le conclusioni scritte nel termine di legge, con sostanziale non consentita rimessione in termini, mentre la parte civile solo l’11 marzo 2025 aveva depositato conclusioni con le quali insisteva per la conferma della sentenza di condanna e contestuale richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Al riguardo la difensa con nota del 16 aprile 2025 evidenziava che era stata l’unica parte a depositare nei termini le note, opponendosi al rinvio della udienza con ulteriore termine per il deposito di note.
Orbene, in maniera errata il Tribunale ha rimesso in termini le parti che non avevano fatto pervenire nei termini di legge le conclusioni scritte, consentendo alla parte civile di depositare tardivamente le proprie conclusioni in ordine alla richiesta di risarcimento del danno. In altri termini, pur essendo stato notificato il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex 598-bis cod. proc. pen., PM e parte civile sono state inopinatamente rimesse in termini, con pregiudizio del diritto della difesa in relazione alla possibilità di controdedurre in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.
Da quanto precede, la sentenza deve essere annullata limitatamente alle spese di parte civile in grado di appello con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle spese di parte civile in grado di appello con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME