Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22008 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il 29/10/1964 avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di Nola udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Nola n. 464 del 2022, emessa nei suoi confronti per il reato degli artt. 291-bis, comma 2, e 296, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, per asserita abrogazione della norma incriminatrice.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che l’ordinanza Ł stata emessa de plano in violazione di legge, in quanto il potere del giudice dell’esecuzione di decidere una istanza de plano Ł limitata soltanto ai casi, diversi da quello odierno, in cui l’istanza sia dichiarata inammissibile.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Nella fase dell’esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti.
1.1. Un rito, per così dire, ‘ordinario’, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., in cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione Ł emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata – in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata – nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.
Contro il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, non Ł prevista l’opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.m.) Ł ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.
Il rito, per così dire, ‘ordinario’ dell’art. 666 cod. proc. pen. si applica in via generale e residuale a tutte le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione per le quali non Ł espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
1.2. Un secondo rito, per così dire, ‘speciale’, prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.
In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano, l’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale mezzo di impugnazione, l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, che dovrà valutare l’opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale.
Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, in cui Ł decisa l’opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione.
1.3. Il rito ‘speciale’ si applica alle competenze del giudice dell’esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall’art. 667 cod. proc. pen., e dall’art. 676 cod. proc. pen., che richiama l’art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen.
1.4. Nel caso di specie, l’incidente di esecuzione ha oggetto una istanza di revoca della sentenza per abolitio criminis, ovvero una competenza prevista dall’art. 673 cod. proc. pen., che passa attraverso la procedura ordinaria dell’art. 666, e quindi attraverso udienza camerale.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il giudice ha provveduto senza fissare udienza camerale.
La giurisprudenza di legittimità si Ł pronunciata nel senso che sia nulla l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione de plano, anzichØ in udienza camerale(Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007, PM in proc. COGNOME, Rv. 237529), e che tale nullità sia assoluta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475; Sez. 1, Sentenza n. 44859 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242196).
Neanche si può sostenere che nel caso in esame si sia si trattato di una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., potere che compete al g.e. anche nelle materie di cui al rito che sopra abbiamo definito ‘ordinario’, perchØ il giudice ha
rigettato l’istanza, e non l’ha dichiarata inammissibile ai sensi del comma 2 citato, e peraltro, anche a prescindere dalla formula terminativa, la stessa motivazione del provvedimento impugnato non evidenzia l’esistenza di alcuna causa di inammissibilità dell’istanza.
Ne consegue che, in definitiva, il ricorso Ł fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice dell’esecuzione dovrà provvedere sull’istanza, previa attivazione del contraddittorio nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nola
Così deciso il 30/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME