Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43074 Anno 2024
CASSAZIONE
CORTE Relatore: COGNOME NOME
PENALE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43074 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
NOME
Presidente
GIORDANO
AMOROSO
COGNOME
la
Ord.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI OSEV83V) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
18321/2024
25/10/2024
20686/2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AVV_NOTAIO impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art.
341-bis, cod. pen., verso alcuni agenti di
polizia penitenziaria.
Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione:
l)
in ordine all’affermazione
di colpevolezza,
per aver
egli agito
«in una
confusionale»; 2) in punto di riconoscimento della recidiva.
2. Il ricorso Ł inammissibile.
2.1. Il primo motivo, se inteso come mancato rilievo del difetto d’imputabilità, non Ł consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso
(art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); diversamente, Ł manifestamente infondato e puramente labiale, a fronte della indiscussa ricostruzione dei fatti contenuta in
sentenza (pag. 1).
2.2. Il secondo, oltre che anch’esso manifestamente infondato, Ł comunque generico: la
motivazione della prevalenza della recidiva c’Ł ed Ł concludente, avendo rilevato uno stretto collegamento tra il nuovo reato ed il vissuto criminale
dell’imputato, anche all’interno del carcere (pag. 4).
3. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed
al pagamento di
una somma in favore
della
Cassa delle
ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte
Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.
Il Consigliere
NOME
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