Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania del 17/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta nei confronti di NOME COGNOME con sentenza della medesima Corte territoriale del 13 dicembre 2023 per complessive 790 ore, in quanto l’ RAGIONE_SOCIALE.E.RAGIONE_SOCIALE.E. di Catania aveva comunicato che il condannato era stato tratto in arresto il 29 aprile 2024 per il reato di stalking e si trovava sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla compagna con presidio elettronico.
In ragione di tale violazione di legge e sulla base di quanto stabilito con il dispositivo della sentenza di condanna sopra indicata, la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità veniva revocata e convertita per il residuo in quella dell detenzione domiciliare.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO quale sostituto processuale del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullament del provvedimento impugnato.
2.1. Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 62 1.689/81 ed il vizio di motivazione rispetto al residuo della pena da espiare.
2.2. In particolare, osserva che il suo arresto del 26 aprile 2024 non è sufficiente per disporre la revoca del lavoro di pubblica utilità in assenza dell’accertamento della sua penale responsabilità in ordine al reato di stalking ed alla concreta gravità dei fatti; inoltre, il ricorrente evidenzia che la Corte di appell ha applicato la detenzione domiciliare senza indicare la pena residua che il condannato deve espiare e nemmeno inviare gli atti al Magistrato di sorveglianza per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore
dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., .n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627, Taysir).
Ciò posto, si osserva che il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente, rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare d’ufficio la nullità del provvedimento impugnato, che è stato emesso ‘de plano’ fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dalla citata norma.
Invero, l’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., prevede che l’udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3, del codice di rito per la trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del AVV_NOTAIO ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata ‘de plano’ con decreto motivato, sentito il AVV_NOTAIO ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME R., Rv. 215975; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, COGNOME, Rv. 236216; Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del AVV_NOTAIO Ministero e con l’obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini della regolar instaurazione di un contraddittorio effettivo.
2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia (come avvenuto nel caso di specie) omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento ‘de p/ano’fuori dei casi espressamente stabiliti, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogn stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato della
fissazione dell’udienza, equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997, COGNOME, Rv. 209134; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998′ COGNOME E., Rv. 211550; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008′ COGNOME, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111, e, con riferimento specifico al procedimento relativo all’applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, COGNOME, Rv. 200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000, COGNOME, Rv. 217233; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242196, Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242894).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti, consentito trattandosi di ‘error in procedendo’ (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304), risulta che il giudice dell’esecuzione ha provveduto ‘de plano’, senza previa rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere il parere del AVV_NOTAIO Ministero, ed esaminando nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca del lavoro di pubblica utilità.
Il provvedimento impugnato è affetto, per le ragioni sopra esposte, da nullità assoluta e va dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.