Procedimento Esecutivo: Autonomia e Notifiche al Difensore
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 33387/2024, offre un importante chiarimento sul procedimento esecutivo e, in particolare, sull’autonomia di ciascuna fase esecutiva rispetto alle altre. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la nomina di un difensore di fiducia in un determinato procedimento non si estende automaticamente a un procedimento successivo e distinto, anche se riguarda la stessa persona. Questa decisione ha implicazioni significative per la validità delle notifiche e la gestione della difesa tecnica nella fase di esecuzione della pena.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla decisione della Corte di Appello di Campobasso, in qualità di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di un condannato. L’interessato contestava la validità di un decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero, atto propedeutico alla notifica di un ordine di esecuzione. A suo dire, tale decreto era illegittimo perché le ricerche per rintracciarlo non erano state sufficientemente approfondite.
Contro questa ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due distinti motivi.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha articolato il suo appello su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che il giudice dell’esecuzione avesse errato nel considerare complete le ricerche effettuate. In particolare, si lamentava che non fosse stato eseguito un accesso presso la sede della società di cui il ricorrente era amministratore, che non fossero stati sentiti i suoi congiunti e che non fosse stato fatto un tentativo per rintracciare la sua utenza telefonica.
2. Erronea applicazione della legge: Il secondo, e più rilevante, motivo riguardava la notifica. Il ricorrente aveva nominato un avvocato di fiducia in una precedente e distinta procedura esecutiva. Pertanto, secondo la sua tesi, il nuovo decreto di cumulo, che assorbiva la pena precedente, avrebbe dovuto essere notificato a quel difensore.
Le Motivazioni della Cassazione sul procedimento esecutivo
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
In merito al primo motivo, i giudici hanno osservato che le lamentele sulle ricerche erano una mera riproposizione di quanto già esaminato e respinto, con motivazione congrua e completa, dalla Corte di Appello. Il ricorso non si confrontava con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a ripetere le stesse doglianze.
La parte cruciale della sentenza riguarda il secondo motivo. La Corte ha affermato con chiarezza il principio dell’autonomia dei procedimenti di esecuzione. La nomina di un difensore era avvenuta in una procedura esecutiva precedente, gestita da un’altra autorità giudiziaria. Non è possibile, secondo la Cassazione, invocare una sorta di ‘estensione degli effetti’ di quella nomina a un nuovo e autonomo procedimento esecutivo. Ogni procedimento ha una sua vita giuridica autonoma, e gli atti compiuti in uno non si trasferiscono automaticamente all’altro. A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente specifico (Sez. I n. 36964 del 2019).
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio procedurale di grande importanza pratica. La nomina di un difensore di fiducia è strettamente legata al procedimento specifico per cui è stata conferita. Di conseguenza, in presenza di un nuovo e distinto procedimento esecutivo, come quello avviato con un decreto di cumulo, la notifica non può essere validamente effettuata al legale nominato in una procedura precedente. La parte interessata deve provvedere a una nuova nomina o, in assenza, la notifica seguirà le vie ordinarie, potendo sfociare, come nel caso di specie, in una dichiarazione di irreperibilità qualora le ricerche diano esito negativo. La sentenza sottolinea la necessità di una gestione attenta e puntuale della propria difesa tecnica in ogni singola fase processuale.
La nomina di un avvocato in un procedimento esecutivo è valida anche per un successivo e diverso procedimento esecutivo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, data l’autonomia dei procedimenti di esecuzione, la nomina difensiva effettuata in una procedura antecedente non si estende automaticamente a una nuova procedura instaurata presso una diversa autorità giudiziaria.
È possibile contestare in Cassazione un’ordinanza riproponendo le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente?
No, non se l’appello non si confronta criticamente con il contenuto della decisione impugnata. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché si limitava a reiterare le doglianze già rivolte al giudice dell’esecuzione, il quale aveva fornito una risposta congrua e completa.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Secondo la sentenza, alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septite le conclusioni del PG T. EF (” ,.cA GLYPH czve-et CU )0 ret GLYPH c’ e” GLYPH (A-N r’,( 4-1i4’4{2(-( I LU4 GLYPH ote-e .) – ( t ci:22r43
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 23 dicembre 2023 la Corte di Appello di Campobasso – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile la domand introdotta da COGNOME NOMENOME NOME a NOME la validità del decr irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in sede di notifica dell’ordi esecuzione ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOMENOME Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.
Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha erroneamente ritenuto esausti le ricerche esperite. Non è stato realizzato un accesso presso la sede della s di cui il COGNOME era amministratore; non sono stati interpellati i congiun attuale ricorrente (residenti nel luogo risultante dagli atti); non è stato re un tentativo di rintracciare l’attuale utenza telefonica in uso al COGNOMECOGNOME
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si rappresenta che era stato nominato – in una precedente procedura esecutiva un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO. Costui, pertanto, dov ricevere notifica del nuovo decreto di cumulo, che assorbiva il precedente .
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Ed invero al primo motivo vengono meramente reiterate le doglianze già rivolt al giudice della esecuzione, cui è stata data congrua e completa risposta, s alcun confronto con il contenuto della decisione.
3.2 Quanto alla nomina difensiva, la stessa è stata operata in una proced esecutiva antecedente, instaurata presso diversa autorità giudiziaria. Non pertanto alcuna possibilità di ‘estensione degli effetti’ della nomina fid operata nel primo procedimento esecutivo, in ragione della autonomia de procedimenti di esecuzione (v. Sez. I n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniarie che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente