Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 01HINBO) nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME (CUI 01HINBO) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 17 aprile 2023, ha respinto il reclamo avverso l’adozione, nei suoi confronti, dei provvedimenti disciplinari del 20 maggio e 4 giugno 2020.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione dell’art. 39 Ord. pen., 81 d. P.R. n. 230 del 2000, in relazione all’art. 6 CEDU e vizio di motivazione, con nullità del procedimento disciplinare – primo motivo; violazione dell’art. 77, comma 1 n. 16 d.P.R. n. 230 del 2000, in relazione all’art. 35-bis Ord. pen., vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’addebito disciplinare e travisamento della prova) sono inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità (secondo motivo) perché riproduttivi delle censure già vagliate dal Tribunale in sede di reclamo (anche in relazione al dedotto travisamento del quale, nel ricorso, non si illustra, specificamente, la decisività del dato che si assume travisato) e, comunque, non scanditi dalla necessaria specifica critica degli argomenti contenuti nell’ordinanza censurata, nonché, comunque, manifestamente infondati nella parte in cui denunciano vizio di motivazione che non si riscontra dall’esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e 4).
Ritenuto, peraltro, che, con riferimento al primo motivo, la censura devoluta prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, infatti, che quanto all’eccezione di nullità che fonda sull’eccepita assenza del Comandante di reparto all’atto della contestazione dell’addebito disciplinare, con delega in favore di un sostituto, circostanza appresa, non per colpa dell’interessato, solo nel corso dell’udienza dinanzi al Magistrato di sorveglianza, si tratta di censura alla quale il Tribunale ha risposto (cfr. p. 2 e ss.) con ragionamento ineccepibile, richiamando giurisprudenza di legittimità in merito alla ammissibilità della delega, in campo amministrativo (Sez. 1, n. 8986 del 5/02/2008, Rv. 239512; conf. Rv. 238424), indicata nel caso di specie come derivante dall’art. 2 comma 1 del regolamento penitenziario ove si afferma che il mantenimento dell’ordine e della disciplina, nell’istituto penitenziario, viene mantenuto dal Direttore del carcere, il quale si avvale di personale penitenziario, comunque, consentendo con la procedura del citato art. 81 la conoscenza dell’addebito onde espletare le difese, non solo dinanzi al Direttore ma anche dinanzi a soggetto delegato.
Considerato, peraltro, che la deduzione svolta circa la carenza di tempestività dell’eccezione dinanzi al Consiglio di disciplina è versata in fatto.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente