Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1741 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
NOME COGNOME nato inGERMANIA il 29/01/1987 avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse di NOME COGNOME
Il condannato deve espiare la pena di tre anni e tre mesi di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione e guida senza patente.
A suo carico risultano precedenti per reati della stessa specie e l’emissione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva (stante il pericolo di reiterazione del reato) per furti commessi in abitazioni nel 2022.
Tenuto conto anche delle informazioni di polizia e della necessità di effettuare un preventivo periodo di osservazione intramuraria, l’istanza di affidamento in prova Ł stata rigettata.
Quella di detenzione domiciliare Ł stata dichiarata inammissibile, tenuto conto dell’entità della pena da espiare.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità, omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e conseguente violazione del diritto di difesa che avrebbe prodotto la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l’udienza del 24 aprile 2024 davanti al Tribunale di sorveglianza di Venezia era stata fissata per la discussione dell’istanza di misure alternative relative alla condanna di cui all’ordine di esecuzione sospeso emesso dal Procuratore della Repubblica di Rovigo il 25 novembre 2022 (n. 203/2022 siep).
Per la predetta udienza il difensore (che non vi aveva partecipato) aveva fatto pervenire istanza di differimento in attesa della decisione sull’istanza di fungibilità della pena presentata al giudice dell’esecuzione.
Il successivo 25 aprile 2024 era stato notificato al condannato altro ordine di esecuzione sospeso (n. 39/2024 siep) per la pena di due anni e tre mesi di reclusione.
Il 26 aprile 2024 era stata effettuata la notificazione del provvedimento impugnato avente ad oggetto entrambi gli ordini di esecuzione.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di difesa, stante l’illegittima estensione della sfera cognitiva del Tribunale di sorveglianza di Venezia al provvedimento non ancora notificato prima dell’udienza camerale del 24 aprile 2024 rispetto al quale il condannato non Ł stato destinatario di alcun provvedimento di fissazione dell’udienza (e di assegnazione dei relativi termini per apprestare la propria difesa) con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.
Inoltre, l’ordinanza impugnata non ha revocato il provvedimento di sospensione contenuto nel provvedimento di cumulo n. 39/2024; tale vizio integrerebbe violazione della legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., stante l’«assenza di specifiche disposizioni che prevedano sanzioni processuali».
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il ricorrente denuncia la circostanza che il Tribunale di sorveglianza ha provveduto su un ordine di esecuzione, emesso prima della predetta udienza ma notificato al condannato il giorno successivo alla stessa udienza fissata per decidere un’istanza di misura alternativa relativa ad altro ordine di esecuzione.
Dalla disamina degli atti del procedimento, consentita in ragione del vizio dedotto, risulta quanto segue.
All’udienza del 24 aprile 2024 il difensore fiduciario non ha preso parte (avendone chiesto preventivamente il rinvio, per ragioni qui non rilevanti). Risulta dal verbale che il difensoredi ufficio, nominato in sostituzione, ha chiesto un differimento per verificare le pendenze a carico del condannato, per poi riportarsi all’istanza e insistere, in subordine, per il rinvio (non accordato).
Ciò precisato, nessun pregiudizio si Ł determinato in capo al ricorrente per il solo fatto che il Tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sulle misure alternative, ha rapportato la decisione al titolo esecutivo sopraggiunto. Non per questo può dirsi violato il principio del contraddittorio.
In materia di procedimento di sorveglianza Ł infatti sufficiente, ai fini del rispetto del principio medesimo, che l’avviso di fissazione dell’udienza contenga, seppure in forma succinta, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, senza necessità di illustrazione dei motivi per i quali l’udienza Ł stata fissata ( Sez. 1, n. 6401 del 30/10/2007, dep. 2008, Murano, Rv. 239501-01, e prec. conformi) e, quindi, neppure, del titolo esecutivo di riferimento. Quest’ultimo, ancorchØ si versi nelle ipotesi di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., Ł necessariamente quello vigente alla data della decisione, che non può prescinderne nel quadro della necessaria unitarietà dell’esecuzione penale che caratterizza l’ordinamento. E, in forza del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, la competenza del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo ( Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631-01, e prec. conformi).
Il ricorrente non indica, del resto, profili specifici rispetto ai quali il suo diritto di difesa sarebbe stato in concretopregiudicato dall’essere stata la decisione commisurata alla sua mutata posizione giuridica, fatto salvo il riferimento alla facoltà di chiedere la propria audizione personale. Osserva tuttavia il Collegio che tale facoltà avrebbe potuto essere esercitata già in vista della trattazione originariamente fissata, come non avvenuto.
NØ, infine, può ravvisarsi alcun vizio del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha omesso di provvedere alla revoca della sospensione disposta con il provvedimento di cumulo, atteso che, in tema di misure alternative, oggetto del procedimento, come segnalato, Ł l’ammissione alle misure richieste, non già il provvedimento di cumulo del Pubblico ministero.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME