Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
( sul ricorso proposto da: ri — NOME, (-A 6, v5 n RAGIONE_SOCIALE 1 – b–kA (3 -. e COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, reso il 6 ottobre 2023 / 7 maggio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Verona ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto da NOME COGNOME e, per l’effetto, ha intimato all’Amministrazione penitenziaria di attivarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso allo scopo di trasferire COGNOME in un istituto di pena, con sezione per l’allocazione di detenuti classificati “AS3”, che sia insediato nel Comune di Napoli o, comunque, nel territorio della Regione Campania.
Il Magistrato di sorveglianza ha richiamato il suo precedente provvedimento emesso il 10 febbraio 2023 con cui, a fronte di una serie di istanze formulate da COGNOME, all’epoca ristretto nella Casa circondariale “Filippo Del Papa” di Vicenza, aveva accolto soltanto quella avente ad oggetto la modificazione del luogo della sua detenzione in un istituto più vicino al domicilio dei suoi familiari intimand all’Amministrazione penitenziaria di attivarsi in tal senso e, ritenendo non adempiuto in modo completo il provvedimento stesso, ha accolto la domanda del medesimo COGNOME emettendo la suindicata statuizione in ottemperanza.
Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, RAGIONE_SOCIALE Dipartimento RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, RAGIONE_SOCIALE chiedendone l’annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta la violazione degli art. 35-bis e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e il corrispondente vizio della motivazione.
Si fa notare che il provvedimento da ottemperare aveva avuto già debita esecuzione, dal momento che il trasferimento del detenuto dall’istituto di pena di Vicenza e quello di Viterbo aveva realizzato la sua collocazione in sito nettamente viciniore rispetto a Napoli, località in cui risiedevano i familiari COGNOME, essendosi dato così esito all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza: pertanto – sottolinea l’Avvocatura erariale – il provvedimento impugnato ha finito per disporre l’ottemperanza di un’ordinanza regolarmente eseguita, laddove il rimedio adottato è stato predisposto dall’ordinamento per i casi di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto a impugnazione.
Trattandosi, quindi, non di un’ordinanza rettamente emessa in sede di ottemperanza, ma di un autonomo provvedimento il Magistrato di sorveglianza di Verona, secondo l’Amministrazione ricorrente, non era competente a emetterlo, essendo competente il Magistrato di sorveglianza di Viterbo: e – viene evidenziato dal Ministero ricorrente – quest’ultima Autorità giudiziaria, pure adita dal detenuto, aveva, dal canto suo, emesso l’ordinanza del 4 aprile 2024 con geli aveva rigettato la separata istanza di COGNOME.
Si aggiunge che il travalicamento dell’ambito dell’ottemperanza è stato integrato nel provvedimento impugnato anche per avere indicato come istituto in cui trasferire COGNOME uno situato a Napoli o comunque in Campania, dotato di sezione per detenuti classificati “AS3”, giacché di questa statuizione non si trovava traccia nell’ordinanza originaria, tenuto anche conto dei delicati problemi di gestione e sistemazione dei detenuti assegnati all’Alta Sicurezza, di solito ristretti per reati legati alla criminalità organizzata (come nel caso di COGNOME, risultato rivestire il ruolo di esponente di vertice dell’organizzazione criminale d appartenenza).
Anche per questo aspetto, secondo il Ministero ricorrente, il provvedimento impugnato si è caratterizzato per aver realizzato un vero e proprio nuovo trasferimento, già negato, proprio per ragioni di sicurezza, oltre che di opportunità penitenziaria, dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo nella suddetta ordinanza, a fronte della quale COGNOME, invece di prendere atto di quella incensurabile decisione, aveva forzatamente, ma illegittimamente, percorso la via dell’ottemperanza riferita al precedente provvedimento, però già eseguito.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto l’ordinanza del 2023, oggetto del ricorso in ottemperanza formulata da COGNOME, era stata già eseguita con l’avvicinamento del detenuto con il suo trasferimento nell’istituto di pena di Viterbo, per cui il nuovo provvedimento non si era inscritto nell’esecuzione del precedente, connotato essenziale del giudizio di ottemperanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono.
Giova premettere ad ogni fine che il Magistrato di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, ha preso in considerazione la doglianza del detenuto, secondo cui l’Amministrazione non aveva ancora dato luogo in maniera dettagliata all’esecuzione del suddetto provvedimento avendolo trasferito nella Casa circondariale di Viterbo, e – raffrontato il contenuto del provvedimento emesso il 10 febbraio 2023 con la situazione di fatto – ha ritenuto non adempiuta correttamente quella precedente ordinanza, evidenziando che l’istituto di pena di Viterbo si trovava a oltre trecento chilometri da Napoli, luog di residenza dei familiari dello stesso COGNOME.
Pertanto, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto conseguente disporre il
suddetto provvedimento quale effetto per garantire l’ottemperanza della pregressa ordinanza nei sensi sopra richiamati.
L’assunto da cui ha preso le mosse la determinazione posta dal Magistrato di sorveglianza alla base dell’ordinanza impugnata non può essere condiviso.
3.1. L’art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen., disciplina il procedimento di ottemperanza nell’ambito del procedimento penitenziario. Per quanto qui interessa, è stabilito che, in caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, secondo il rito di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., con l’effetto che, se accoglie la richiesta, il giudice adito ordi l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto, dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusio del provvedimento rimasto ineseguito, nomina, ove occorra, un commissario ad acta e, poi, conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
L’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza all’esito del suddetto procedimento è sempre impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge.
Questa essendo la disciplina da applicarsi, è in ordine alla stessa maturato l’orientamento esegetico in base al quale il procedimento di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione,
Rispetto a questi procedimenti, quindi, non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e nemmeno può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282482 – 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270996 – 01).
3.2. Chiarito ciò quanto alla struttura, alla funzione e ai limiti d procedimento di ottemperanza, deve constatarsi che – indipendentemente dalla maggiore o minore persuasività del provvedimento originario (per una più approfondita disamina del tema v. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010 – 01; Sez. 1, n. 46412 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257475 – 01) –
tale atto aveva stabilito che COGNOME, detenuto nella Casa circondariale di Vicenza, venisse trasferito in istituto di pena “viciniore” rispetto al suo domicilio e rispet alla residenza dei suoi familiari, ubicata in Napoli.
Successivamente l’Amministrazione penitenziaria aveva attuato il trasferimento di NOME da Vicenza a Viterbo: tale atto esecutivo aveva certamente realizzato il collocamento del detenuto in istituto “viciniore” rispetto al luogo di residenza dei suoi familiari.
L’insoddisfazione del detenuto rispetto a tale esito non legittimava, di conseguenza, la richiesta di ottemperanza, sicché il susseguente provvedimento – oggetto dell’impugnazione in disamina – ha reso una pronuncia che esula effettivamente dall’oggetto del procedimento regolato dall’art. 35-bis Ord. pen.: l’ulteriore avvicinamento del detenuto – con l’indicazione di una città determinata, ossia Napoli, o “comunque” di una Regione determinata, ossia la Campania, nonché con la prescrizione della tipologia di istituto penitenziaria, nel senso che sia dotato di una sezione per l’allocazione di detenuti classificati “AS3” – ha integrato la concretizzazione di una serie di vincoli provvedimentali non compresi nella statuizione dell’ordinanza di cui il detenuto aveva chiesto l’ottemperanza.
3.3. Per questo ambito, non compreso nell’originario iussum, l’ordinanza impugnata in questa sede si è caratterizzata per un contenuto estraneo al giudizio di ottemperanza e ha finito per accogliere una domanda avente carattere di novità, con sostanziale rivalutazione del contenuto delle statuizioni originarie.
Certo, nel verificare se l’amministrazione penitenziaria abbia adempiuto l’originario statuizione provvedimentale, il magistrato di sorveglianza deve verificare che l’esecuzione del provvedimento non sia stata elusiva dell’oggetto effettivo dello stesso.
Nel presente caso, però, l’assoluta chiarezza delle statuizioni connotanti il provvedimento originario imponeva e impone di concludere che l’Amministrazione penitenziaria aveva dato attuazione all’ordinanza del 10 febbraio 2023 facendo leva sui suoi poteri organizzativi e individuando l’istituto di pena di Viterbo – notevolmente più vicino a Napoli rispetto a Vicenza – per la collocazione di COGNOME.
Con la relativa attivazione si era, quindi, esaurita l’attuazione del provvedimento suddetto: pertanto, l’istanza per l’ottenimento di un nuovo trasferimento ha esorbitato dalla già esaurita fase attuativa dell’ordinanza genetica sopra indicata, con la conseguente violazione delle norme regolatrici del procedimento di ottemperanza.
Esito ineludibile dell’inquadramento così richiamato è che l’ordinanza impugnata va annullata: e la presa d’atto della già avvenuta attuazione del provvedimento primigenio determina la conseguenza che l’annullamento avvenga senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 25 settembre 2024
CORTE SUPRE’MA CASSAZIONE CASSAZIONE