Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milazzo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 31/03/2025 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/03/2025, il Tribunale di Messina, in funzioni di Giudice dell’esecuzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., la confisca dell’immobile e delle ulteriori disponibilità, tuttora in sequestro, riconducibili COGNOME NOME, fino alla concorrenza di Euro 145.575,00, quale profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per il quale il predetto aveva riport
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condanna, divenuta irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Messina e confermata dalla Corte d’Appello della stessa città.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Omessa motivazione sulla censura, proposta con memoria presentata dinanzi al giudice dell’esecuzione, relativa al difetto di una richiesta di parte indispensabile ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge con riferimento al provvedimento di confisca, disposto in violazione del giudicato, dal momento che il Tribunale di Messina, in sede di cognizione, aveva considerato i beni in sequestro preventivo riferibili ai capi b) e c), e – a seguito della pronuncia assolutoria – aveva disposto la restituzione al COGNOME di quanto in sequestro.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le deduzioni difensive.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta invero preliminare ed assorbente la fondatezza, del primo motivo, con cui la difesa del COGNOME ha dedotto la violazione dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen., per essere il procedimento di confisca stato avviato, dal Tribunale di Messina in funzione di giudice dell’esecuzione, in assenza di una richiesta del Pubblico Ministero.
Questa Suprema Corte ha chiarito, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, che «il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cu il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di ta ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), co proc. pen.» (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barzinè, Rv. 281396 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione su istanza della cancelleria, di confisca e distruzione di opere d’arte di cui era stata accertata la falsità con sentenza irrevocabile che non si era pronunciata sulla sorte delle stesse sottoposte a sequestro). Nello stesso senso, sempre con riferimento a fattispecie di confisca, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714 – 01; Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392 – 01 (anch’essa relativa ad una fattispecie di confisca adottata a seguito di sollecitazione della cancelleria).
L’applicabilità di tale indirizzo alla fattispecie in esame appare indubbia, avuto riguardo alla nota (all. 2 al ricorso) con cui il funzionario giudiziario in serv presso l’ufficio post-dibattimento del Tribunale di Messina, dopo aver richiamato i
provvedimenti succedutisi sui beni in sequestro nel procedimento definito irrevocabilmente a carico del COGNOME, ed aver segnalato la perdurante sottoposizione a sequestro di alcuni beni mobili ed immobili, “propone incidente di esecuzione al fine di valutare l’opportunità di procedere all’integrazione del dispositivo in ordine alla destinazione di quanto in sequestro, come suindicato”.
Non si ignora, ovviamente, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato de plano, ovvero all’esito di una udienza camerale irritualmente fissata, deve essere qualificato come opposizione e tramesso al giudice competente per quesrultinna (Sez. 1, Ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
Si ritiene tuttavia che il carattere assoluto ed insanabile della nullit dell’ordinanza del Tribunale di Messina, alla luce di quanto sopra evidenziato sulla scorta di una elaborazione giurisprudenziale assolutamente costante, induce a ritenere del tutto ultronea e defatigante la fissazione di una ulteriore udienza camerale, e ad annullare quindi, senza rinvio, il provvedimento in questa sede impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso il 16 settembre 2025
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