Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCISCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME letteFenCità le conclusioni del mlo
RITENUTO IN DIRITTO
Con il provvedimento in preambolo il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, volta ottenere l’esecuzione della pena di un anno e ventuno giorni di reclusione i seguito all’intervenuta revoca dell’indulto disposto con ordinanza della Corte appello di Napoli n. 2722/2006, rideterminando la pena complessiva da espiare.
A ragione della decisione, dopo avere ripercorso le ragioni del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 30 novembre 2022, ha ritenuto che le modalità di calcolo della pena residua fossero corrette comprensive di tutti i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 663 e 556 c proc. pen.
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO che, sulla base di unico, articolato motivo, denuncia la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente, citando giurisprudenza di legittimità a conforto, che provvedimento è stato emesso in assenza di contraddittorio, in ipotesi no consentita.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 aprile 2024, ha prospett l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle for prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
L’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l’udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazi dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge c partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibil decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza de
richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di richiesta già rigettata.
2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissi del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato procedimento camerale, poiché non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, d 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione pubblico ministero e con l’obbligatoria assistenza e partecipazione del difensor sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini della regolare instaurazione contraddittorio effettivo.
2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell’esecuzione abb omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato u provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazio dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatori presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475).
Sulla scorta delle ragioni esposte il provvedimento impugnato – in quanto adottato fuori dall’ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni legge ovvero di bis in idem dev’esser annullato con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
Riguardo al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intend uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l’annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 620 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimen non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il pote giudice di dichiarare de plano l’inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 17 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 666, comma
cod. proc. pen., il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale facendone dare avviso all’interessato e al difensore.
Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara de plano l’inammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l’incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.
Così deciso il 26 aprile 2024
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Il Consigliere estensore