Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28924 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME GLYPH , t p lette4e -t alo r le conclusioni del PG GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice dell’esecuzione, su impulso della Cancelleria dell’Ufficio post-dibattimento del medesimo Tribunale, ha disposto che la sentenza n. 1401/16, del 26 maggio 2016, non fosse relativa anche alla condanna alle spese di costituzione e di assistenza del difensore di parte civile che abbia usufruito dell’assistenza erariale, le quali, essendo intervenuta l’estinzione del reato per remissione di querela, vengono indicate come oggetto di possibile recupero da parte dello Stato, rivalendosi sulla parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione la parte civile costituita, NOME COGNOME, per il tramite del difensore e procuratore speciale, eccependo, con due motivi, violazione di legge, posto che il procedimento di esecuzione risulta azionato su impulso della Cancelleria dell’Ufficio del Tribunale che ha adottato il provvedimento divenuto irrevocabile e non su impulso di parte, nonché erronea applicazione di legge penale.
2.1. Con il primo motivo si deduce che il provvedimento adottato è abnorme in quanto pronunciato all’esito di un procedimento instaurato in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.
In particolare, si assume che l’art. 666 cod. proc. pen., prevede che l’incidente di esecuzione sia attivato esclusivamente dall’interessato, dal difensore o dal pubblico ministero, mentre, nel caso di specie, il giudice ha provveduto, de plano, sulla base di un’istanza proveniente dall’ufficio postdibattimento del Tribunale di Siracusa, con la quale venivano chiesti chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza pronunciata nel maggio 2016, divenuta irrevocabile nel mese di marzo 2020, in relazione alla pronunciata condanna dell’imputato alle spese processuali.
Una volta avviato il procedimento incidentale, poi, si è proceduto, a parere del ricorrente, in violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. posto che non è stato fissato alcun contraddittorio e la parte civile è venuta a conoscenza del procedimento soltanto attraverso la comunicazione dell’esito finale con la notifica dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del Testo unico sulle spese di giustizia, n. 115 del 2002, dal quale si evince che alcuna azione di recupero delle spese può essere ammessa, da parte dello Stato, nei confronti della parte ammessa al patrocinio gratuito anche se detta parte è soccombente, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta la revoca.
Nel caso in esame la sentenza ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e nulla ha disposto sulle spese sostenute dalla parte civile perché il reato era estinto per remissione di querela.
Dunque, la pronuncia, per la ricorrente, non può costituire titolo, né nei confronti dell’imputato, né per il recupero delle spese anticipate dallo Stato in favore della parte civile ammessa al patrocinio gratuito.
Il provvedimento fa richiamo all’art. 134 TU spese di giustizia ma incorre in erronea applicazione di legge perché, nel caso di specie, l’unico richiamo normativo è quello agli artt. 110 e 111 TU cit.
Il Giudice, quindi, oltre a un’interpretazione autentica di quanto statuito in sentenza, da una parte non ha chiarito cosa si intendesse per spese processuali a carico dell’imputato; dall’altra ha addirittura statuito, ex novo, un’ulteriore disposizione, con riferimento al recupero delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio per i non abbienti da parte dello Stato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
La richiesta sulla quale il Giudice ha provveduto, era stata avanzata dalla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice dell’esecuzione, onde fosse chiarito in cosa si dovesse sostanziare la condanna alle spese del querelato.
Il Tribunale ha, quindi, de plano, adottato il provvedimento, a fronte di sentenza divenuta definitiva, emessa a carico di NOME COGNOME, la quale aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta remissione cli querela e aveva posto le spese del procedimento a carico dell’imputato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La giurisprudenza richiamata con il provvedimento impugnato afferma che l’estinzione del reato per remissione di querela non consente di condannare l’imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, in mancanza di espressa previsione in tal senso.
Ciò, anche in considerazione del fatto che la remissione di querela deve considerarsi revoca tacita della costituzione di parte civile; sicché quelle poste a carico dell’imputato possono essere solo le spese anticipate dall’erario, sino all’estinzione del procedimento, per effetto dell’accettazione della remissione, di natura ripetibile.
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Dette spese, sostenute sino alla remissione accettata, sono indicate come oggetto di ripetizione da parte dello Stato, nei confronti della parte che ha beneficiato del patrocinio gratuito e, secondo il provvedimento impugnato, non possono essere considerate a carico dell’imputato.
2.1. Si rileva che il provvedimento è stato adottato, dal giudice dell’esecuzione, senza instaurazione del contraddittorio e’ successivamente, comunicato alla parte civile.
Si osserva che è pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della statuizione (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 – 01). Tanto, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475 – 01).
Invero, il modello procedimentale delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).
Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza. In buona sostanza, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello
tipico previsto ex art. 127 c.p.p. – dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 9, allorquando
si pongano questioni che involgano, in definitiva, l’esercizio di discrezionalità valutativa.
2.2. Nel caso al vaglio, il provvedimento viene adottato d’ufficio, su sollecitazione della Cancelleria del Giudice e contiene una statuizione ch espressione di discrezionalità valutativa del Giudice, nella parte in cui come ripetibili, da parte dello Stato, le spese sostenute dalla parte civile, beneficiato del patrocinio gratuito, fino all’intervenuta remissione di que reputate non a carico del querelato.
Né la statuizione rientra tra i casi in cui il Giudice dell’esecuzione pro de plano, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza da comunicare agli interessati, suscettibile di opposizione.
3.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso, il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente