Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con la quale NOME COGNOME chiedeva, ex art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo n. 266/2013 del 30/10/2013, per il reato di cui all’art. 346 cod. pen., per abolitio criminis.
A ragione, il G.E. osservava come l’abrogazione del reato di cui all’art. 346 cod. pen. per effetto della L. 3 del 2019, non ha reso penalmente irrilevante la condotta oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca, che rimane penalmente illecita ai sensi dell’art. 346 bis cod. pen. (come affermato da sez. 1, n. 23877 del 0570572021, Rv. 281614, e sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Rv. 275730) o dell’art.640 cod. pen. (come affermato da sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284567).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 673, 666, 666 comma 3 cod. proc. pen. Ha errato il GIP del Tribunale di Rovigo nell’adottare l’impugnata ordinanza de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge. Ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc., pen. la procedura de plano è adottabile dal Giudice solo allorquando ravvisi un motivo di inammissibilità, rilevabile ictu ocu/i, dell’istanza, e non quando, come nel caso di specie, respinga l’incidente proposto per motivi di merito.
2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2, 346 e 346 bis cod. pen.
Osserva il ricorrente come l’affermazione del Giudice dell’esecuzione circa la continuità normativa tra i reati di cui agli artt. 346 e 346 bis cod. pen. è tutt’altro che pacifica, numerose essendo le pronunce della Suprema Corte che, anche successivamente a quelle citate dal Giudice, l’hanno esclusa; tanto che della controversa questione sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, con udienza fissata al 29 febbraio 2024.
2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agii artt. 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen.
Dal momento che la continuità normativa, secondo la valutazione del riguardava unicamente l’art. 346 comma 2 cod. pen, questi avrebbe comunque dovuto disporre la revoca parziale della sentenza di applicazione pena oggetto dell’istanza ex art. 673 cod. proc. pen. formulata, con riferimento al capo di imputazione sub 1).
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOMENOME COGNOME, ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Il provvedimento impugNOME è stato emesso de plano, fuori dai casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell’esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell’istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha provveduto de plano, pur non ricorrendone i presupposti, avendo operato una valutazione in ordine a questione (la continuità normativa tra i reati di cui agli artt. 346 e 346 bis cod. pen.) peraltro, in allora, controversa.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452).
Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.
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Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovigo – Ufficio GIP- per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/03/2024