Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il 03/01/1957;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 16/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica in sede e, per l’effetto, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale, in composizione monocratica, il giorno 3 novembre 2022 (divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2022).
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 674, 177, 178 e 179 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione provveduto, sulla richiesta del Pubblico ministero, ‘cle plano’senza la fissazione della apposita udienza in camera di consiglio con la conseguente nullità della ordinanza medesima.
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 666, comma 2, del codice di rito per violazione del divieto del ‘ne bis in idem’.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione degli artt. 168, 164 e 167 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione revocato il beneficio anzidetto nonostante il reato, nelle more, si fosse già estinto per decorso del termine di cui al citato art. 167.
2.4. Infine, con il quarto motivo NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che lo stesso Tribunale di Catania, con sentenza del 2016, aveva riconosciuto la continuazione tra i relativi reati e quelli accertati con la sentenza per la quale era stato concesso il beneficio da revocare, concedendo anche in tale caso la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.
Il provvedimento impugnato, infatti, è stato emesso ‘de plano’ fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dalla citata norma.
2.1. Invero, l’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., prevede che l’udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3, del codice di rito per la trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata ‘de plano’con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
2.2. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME R., Rv. 215975; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, COGNOME, Rv. 236216; Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve pertanto sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico ministero e con l’obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.
2.3. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia (come avvenuto nel caso di specie) omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento ‘de plano’ fuori dei casi espressamente stabiliti, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato della
fissazione dell’udienza, equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997, COGNOME, Rv. 209134; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione E., Rv. 211550; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 256111; Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, COGNOME, Rv. 200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000, COGNOME, Rv. 217233; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242196, Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242894).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti, consentito trattandosi di ‘error in procedendo’ (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che il giudice dell’esecuzione ha provveduto ‘de plano’, senza previa rituale instaurazione della udienza camerale, esaminando nel merito la richiesta del Pubblico ministero, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena.
Il provvedimento impugnato è affetto, per le ragioni sopra esposte, da nullità assoluta e va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio sulla sopra indicata richiesta del Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.