Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35169 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35169  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 19976/2025
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con  l’ordinanza  impugnata,  il  Tribunale  di  Bari,  in  funzione  di  giudice dell’esecuzione, ha ridotto, ex art.  442 comma 2 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza irrevocabile emessa dal medesimo Tribunale il 21/01/2025, nei termini meglio specificati nel provvedimento, respingendo nel contempo la richiesta di sospensione condizionale della pena, a ragione della non positiva prognosi di astensione dal commettere futuri reati.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso NOME COGNOME, a mezzo  del  difensore,  AVV_NOTAIO,  deducendo,  con  unico  motivo,  la  nullità dell’ordinanza per violazione di legge, per omessa instaurazione del contraddittorio.
Ha errato il Tribunale di Bari nell’adottare l’impugnata ordinanza de plano , senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio. Nel caso in esame, infatti, oltre alla richiesta di riduzione di un sesto ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. l’istante aveva richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che comportava la necessità, per il Giudice dell’esecuzione, di fissare udienza nel contraddittorio delle parti ex art. 666 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.¨ pacifico che nel caso che ci occupa il Giudice dell’esecuzione era stato investito dalla richiesta formulata dal condannato NOME COGNOME volta ad ottenere la riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen., nonchØ il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Coglie  allora  nel  segno  la  censura  mossa  in  ricorso  che  denuncia  la  nullità dell’impugnato  provvedimento  per  omessa  instaurazione  del  contraddittorio.
¨ infatti già stato affermato da questa Corte il principio, cui occorre dare continuità, per cui «Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen. si svolge “de plano”, con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l’applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell’esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 – 01).
Nella fattispecie in esame, il Giudice dell’esecuzione non ha fissato l’udienza in camera di consiglio sull’istanza del condannato, e l’ordinanza emessa all’esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, Ł affetta da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazionedel condannato e l’assenza del difensore nei casi in cui ne Ł obbligatoria la presenza.
3.S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuova deliberazione, nel rispetto dell’art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e segg.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per la decisione.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME