Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27017 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1583/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso con l’adozione delle statuizioni consequenziali o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione involta dal secondo motivo dell’impugnazione.
Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 4 febbraio 2025 inaudita altera parte , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME volta all’ottenimento della revoca dell’ordinanza emessa dallo stesso Giudice il 27 novembre 2024 con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa allo stesso COGNOME con la sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tempio Pausania il 14 novembre 2012, irrevocabile il 13 febbraio 2013, siccome tale revoca era stata basata sull’emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania del decreto di condanna in data 27 gennaio 2017, decreto prospettato dall’istante come già assoggettato a opposizione, con processo esitato dalla sentenza emessa il 10 gennaio 2025 dal Tribunale di Tempio Pausania che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto inammissibile l’istanza in quanto avverso il precedente provvedimento COGNOME avrebbe dovuto proporre l’impugnazione prevista dall’ordinamento, ossia il ricorso per cassazione, non avendo invece titolo a chiederne la rimozione una volta che il provvedimento, per mancata impugnazione, era divenuto irrevocabile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 666, in relazione al disposto dell’art. 178, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione.
Il giudice dell’esecuzione ha errato, secondo il ricorrente, a inquadrare l’istanza quale anomalo e non consentito mezzo di impugnazione, laddove si trattava dell’instaurazione di un nuovo incidente di esecuzione determinato da fatto sopravvenuto all’ordinanza del 4 ottobre 2024, notificata il 27 novembre 2024, che aveva revocato la sospensione condizionale sulla base del decreto penale di condanna: fatto sopravvenuto costituito dalla sentenza del 10 gennaio 2025 che aveva fatto venir meno definitivamente il decreto stesso.
Il provvedimento, emesso de plano , Ł, secondo la difesa, immotivato ed Ł stato adottato al di fuori dei casi per i quali l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente l’emissione del decreto inaudita altera parte , dal momento che non si trattava di istanza manifestamente infondata, nØ di reiterazione di precedente istanza già definita.
Invece – sostiene il ricorrente – avrebbe dovuto prendersi atto da parte del giudice dell’esecuzione della sopravvenienza del fatto (costituito dall’elisione del decreto penale di condanna) che aveva fatto venir meno i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena, con la necessità di pervenire alla revoca del provvedimento di revoca e, comunque, come da istanza, all’adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell’ordinanza risultata basata su un presupposto inesistente.
La difesa evidenzia che, d’altro canto, i provvedimenti resi in sede esecutiva sono sempre revocabili, emendabili e modificabili a seguito dell’evenienza di fatti successivi alla possibilità del ricorso per cassazione, al chiaro fine di evitare l’esecuzione di provvedimenti ingiusti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia un’ulteriore inosservanza dell’art. 666, in relazione all’art. 178, cod. proc. pen.
Secondo la richiamata norma – sottolinea la difesa – il giudice dell’esecuzione, quando ritiene che possa ricorrere una causa di inammissibilità dell’istanza, prima di provvedere con decreto, deve sentire il pubblico ministero.
Nel caso di specie, per il ricorrente, il giudice dell’esecuzione, non avendo proceduto a sentire previamente il pubblico ministero, ha integrato una violazione del contraddittorio incorrendo così in una nullità deducibile con l’impugnazione della parte interessata.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione, inerente al secondo motivo, oggetto di contrastanti decisioni di legittimità: quanto al primo motivo, infatti, le circostanze sopravvenute avrebbero dovuto farsi valere con il ricorso per cassazione, sicchØ il giudice dell’esecuzione ha rettamente rilevato, con decreto, la manifesta infondatezza della corrispondente questione fatta valere con l’istanza; quanto al secondo motivo, il contrasto fra le decisioni censite afferisce alla deducibilità o meno da parte dell’interessato dell’omessa partecipazione del pubblico ministero nella fase propedeutica all’emissione del decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., fra le due tesi essendo peraltro da preferire quella, piø corretta sul piano sistematico e dei principi processuali propri del rito accusatorio, che ritiene legittimato il solo pubblico ministero a dedurre in sede di legittimità la suddetta omissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione Ł fondata in riferimento alla questione posta con il primo motivo e va accolta in relazione alla corrispondente doglianza, assorbito il secondo motivo.
Il Collegio osserva che Ł da escludere la ricorrenza del caso – erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato – della manifesta infondatezza dell’istanza ‘per difetto delle condizioni di legge’ contemplato (in uno all’ipotesi di reiterazione, senza nova , dell’istanza già rigettata) dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., situazione che abilita il giudice (in veste
di giudice singolo o di presidente del collegio) a provvedere de plano con decreto, senza instaurare il contraddittorio.
Nella specie, l’adozione del rito d e plano da parte del giudice dell’esecuzione si Ł tradotta nell’inosservanza dall’indicata norma processuale, stabilita a pena di nullità.
L’art. 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del pubblico ministero: di conseguenza, se – come nel caso scrutinato – il giudice territoriale provvede de plano fuori dei casi tassativamente previsti dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta la nullità di ordine generale e di carattere assoluto del relativo terminale provvedimentale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell’estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne Ł obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524 – 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256111 – 01).
2.1. In effetti, il problema di diritto involto dall’istanza di revoca della precedente ordinanza – che aveva determinato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tempio Pausania del 14 novembre 2012 – non appariva risolvibile in modo immediato nel senso della chiara carenza delle condizioni di legge per lo scrutinio di merito della domanda stessa, in relazione alla peculiarità della vicenda dedotta.
Per quanto Ł qui di interesse al fine di valutare la sussistenza o meno del difetto delle condizioni di legge legittimante l’adozione della procedura de plano , si osserva che l’istante aveva dedotto che il decreto penale di condanna, relativo ad appropriazione indebita commessa in Olbia, il 6.01.2016, risultante esecutivo dal 7.03.2017, era stato, per una ragione giuridica in questa sede non emersa, oggetto di susseguente opposizione e che questa opposizione era stata poi accolta con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 10.01.2025, ossia con decisione resa in data successiva alla cristallizzazione dell’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, ordinanza emessa il 4.10.2024 e notificata all’interessato il 27.11.2024.
Il giudice dell’esecuzione, pur non destituendo di fondamento fattuale la prospettazione, ha sostenuto che la manifesta infondatezza dell’istanza si ricollegava alla constatazione che COGNOME avrebbe dovuto far valere il fatto con ricorso per cassazione: con ciò, però, da un lato, non argomentando in merito al se, quando era stata emessa l’ordinanza di revoca, COGNOME avesse già conseguito la rimozione dell’esecutività del decreto di condanna che aveva dato causa alla revoca del beneficio e, dall’altro, non affrontando – proprio per la strutturale inadeguatezza della fase, antecedente all’instaurazione del contraddittorio – la questione del rilievo che l’indicata sentenza del 10.01.2025, avendo (nella prospettazione) eliso definitivamente la condanna sulla cui base era stata revocata la sospensione condizionale della pena al condannato, costituisse (o meno) un fatto nuovo che l’interessato aveva titolo a far valere allo scopo di evitare che la revoca della sospensione condizionale della pena mantenesse la sua efficacia, nonostante fosse venuto meno il titolo legittimante la revoca stessa e se, in tal senso, persistesse il titolo esecutivo costituito dalla corrispondente pena detentiva in costanza della mutata situazione giuridica.
2.2. Si trattava, dunque, di trattare in modo specifico la questione se la dedotta sopravvenienza potesse valere quale novum idoneo a superare la preclusione costituita dal
giudicato esecutivo con precipuo riferimento a quello conseguito dall’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, nel quadro dell’orientamento secondo cui la preclusione del giudicato esecutivo Ł inoperante quando – e soltanto quando – vengano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 – 01, nel solco definito anche da Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 246651 – 01), nel quadro della corrispondente, sia pure circoscritta, revocabilità dei provvedimenti esecutivi (su cui v., sia pure con riferimento a diverso ambito esecutivo, Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 279056 – 01), oppure se per l’istituto della revoca della sospensione condizionale della pena emergessero peculiarità escludenti il superamento del giudicato esecutivo (tematica su cui, piø che il caso di Sez. 5, n. 4949 del 22/01/2025, COGNOME, Rv. 287526 – 01, afferente all’ordinaria dialettica endoprocedimentale, appariva congruo confrontarsi con gli argomenti esposti da Sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016, COGNOME, Rv. 268341 – 01).
La necessità di affrontare tale articolata tematica – elusa nel provvedimento impugnato – si profilava, dunque, ostativa all’individuazione del difetto delle condizioni di legge, ossia del presupposto per l’adozione del rito de plano .
2.3. Il primo motivo di impugnazione merita, pertanto, di essere accolto.
Tale approdo determina l’assorbimento del secondo motivo e, di conseguenza, impone di non affrontare in questa sede l’ulteriore tematica dallo stesso involta.
In definitiva, essendo stato emesso, il provvedimento oggetto di esame, all’esito del – non consentito nella specie – procedimento de plano , diviene ineludibile il suo annullamento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280524 – 01) al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per lo svolgimento del nuovo giudizio sull’istanza, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari Ufficio G.i.p.
Così Ł deciso, 07/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME