Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/3c~ le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 657 cod. proc. pen. di rideterminazione della pena di cui a un provvedimento di cumulo emesso nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso detto provvedimento COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell’esecuzione provveduto senza fissazione dell’udienza camerale e, quindi, in assenza di contraddittorio, nonché vizio di motivazione in relazione al merito della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata va annullata in accoglimento della pregiudiziale doglianza processuale, assorbita l’ulteriore censura.
La norma di cui all’art. 666 cod. pen., inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza “per difetto delle condizioni di legge” ovvero di “mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”.
Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere “senza formalità” a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l’omessa citazione del condannato ovvero l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n.
41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397).
Orbene, nel caso in esame il provvedimento risulta essere stato adottato de plano fuori delle ipotesi in cui il Giudice dell’esecuzione è autorizzato a pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti.
Si impongono, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d) cod. proc. pen., di tale provvedimento, alla luce del principio di diritto individuato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1 11 dicembre 2023.