Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERAMO il 02/12/1959
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali è stata dedotta la violazione di legge ai sensi dell’art. 337 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello travisato la nomina a delegato straordinario e, dunque, la legittimazione a proporre la querela, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, sicché tendono all’evidenza ad introdurre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, sostanziandosi le doglianze nella contestazione dell’accertamento in fatto effettuato dal giudice di secondo grado (tanto che i motivi si risolvono, al di là della formale intitolazione, nella richiest di rivalutare le dichiarazioni testimoniali, considerate nella loro portata con motivazione logica ed argomentata che non si presta a censure in questa sede, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 -01);
rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum” comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo
quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione (Sez.5, n. 6984 del
05/02/2025, P.; Rv. 287528-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025.