Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 556 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 556 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARTINENGO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/04/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere l’applicazione del principio di specialità, in relazione al mandato di arresto europeo del 12/06/2019 e in esecuzione dal 12/01/2022, fondato sulla sentenza della medesima Corte del 22/10/2014, passata in giudicato in data 08/05/2016, con conseguente declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia del 08/05/2019 e, comunque, di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a carico del ricorrente, per reati diversi rispetto a quello per il quale la Corte di appello di Iasi, in Romania, ha accordato la consegna, all’esito dell’udienza del 06/08/2018.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 705 cod. proc. pen. e 27 della Decisione Quadro 2002/584/GAI e con riferimento al principio di specialità, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’esecuzione di condanne non contemplate dal MAE, senza il consenso dello Stato di emissione. La Corte di appello di Brescia – nel fare riferimento alla sentenza della Corte di appello di Yasi, che ha autorizzato la consegna in base a un ulteriore MAE del 12/06/2019 – non ha valutato che il ricorrente non ha preso parte all’udienza del 06/12/2019, essendo egli, al tempo, già detenuto in Italia, né ha mai ricevuto alcun invito alla partecipazione all’udienza stessa, ovvero comunque alcuna informativa in tal senso. Anche l’autorizzazione alla consegna per gli altri sette reati, del 08/02/2017, mai è stata eseguita e mai è stata oggetto di trattazione in dienza, fino all’arrivo in Italia del condannato, in data 13/09/2022.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per motivazione illogica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta legittimità del cumulo di pena esecutivo, nonostante la mancata rinuncia al principio di specialità e l’assenza di prova circa il consenso successivo, da parte dell’autorità romena, nonché per violazione del principio di specialità, anche in ordine agli ulteriori reati. La rinuncia all’applicazione del principio d specialità, espressa da RAGIONE_SOCIALE in assenza di garanzie informative e senza il rispetto delle forme prescritte, è priva di efficacia giuridica. Ulteriore questione,
ancora inerente al sistema derogatorio della regola della specialità nel sistema convenzionale, è quella inerente all’ambito di efficacia della rinuncia alla specialità, effettuata nel giudizio di cognizione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle medesime questioni affrontate nel provvedimento impugnato. I provvedimenti posti alla base dell’ordine di esecuzione, infatti, rappresentano titoli esecutivi per i quali la consegna è stata regolarmente autorizzata dall’A.C. rumena, per cui non è ravvisabile alcuna violazione del principio di specialità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
Le doglianze difensive, ampiamente esposte in parte narrativa, possono compendiarsi nell’assunto che COGNOME – secondo la prospettazione della difesa sarebbe stato estradato dalla Romania in forza di un mandato di arresto europeo, senza il rispetto del principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 2 aprile 2005, n. 69 (primo motivo) ed abbia poi espresso una non valida rinuncia all’applicazione di tale principio (secondo motivo).
2.1. Tali affermazioni – oltre a presentare una marcata connotazione di aspecificità – omettono totalmente di confrontarsi in modo diretto e sostanziale con il contenuto stesso del provvedimento impugnato, così finendo inevitabilmente per incorrere nel vizio della inammissibilità.
La difesa, infatti, non dialoga con l’affermazione della Corte territoriale, che ha ricordato come siano versate nell’incarto processuale due sentenze di una Corte romena, relative a decisioni di accoglimento di precedenti domande di consegna inerenti a sei ulteriori MAE, conseguenti ad altrettante condanne risalenti ad epoca antecedente, rispetto a quella indicata dal difensore (sentenza di condanna della Corte di appello di Brescia del 22/10/2014). Nel provvedimento impugnato, inoltre, vi è il riferimento a una ulteriore condanna emessa dalla Corte di appello di Brescia il 07/10/2016, in relazione alla quale è stata parimenti accolta la richiesta di consegna per l’esecuzione, con decisione dell’A.C. romena intervenuta in data 06/12/2023.
Dall’esistenza di tali MAE hanno ricevuto scaturigine – una volta giunto il COGNOME in Italia, per scontare la pena di anni tre e mesi tre di reclusione, determinati dalla sopra menzionata condanna del 2014 – gli ulteriori
provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti, per complessivi anni quattordici, mesi otto e giorni undici di reclusione.
2.2. Radicalmente distonica rispetto a tale situazione, allora, è la tesi difensiva incentrata sulla asserita impossibilità di porre in esecuzione tale pena complessiva, a causa della mancata rinuncia al principio di specialità. Ciò in quanto la difesa, in tal modo, evita di confrontarsi con le affermazioni della Corte territoriale, la quale ha scrupolosamente verificato – relativamente a tutte le condanne contenute nei diversi cumuli – la presenza del riconoscimento e della consegna, ad opera dell’A.G. romena e, quindi, l’eseguibilità di tutte le condanne stesse. È infatti sufficiente evidenziare – come ha fatto il giudice dell’esecuzione, in un provvedimento di rara precisione ed esaustività – che i provvedimenti posti alla base del conclusivo ordine di esecuzione delle pene, emesso nei confronti del ricorrente, rappresentano titoli esecutivi per ciascuno dei quali la consegna è stata regolarmente autorizzata dall’Autorità rumena.
Su questo aspetto specifico, allora, si sarebbe dovuta incentrare la critica della difesa, che invece ha preferito, come detto, evitare il confronto con lo stesso.
2.3. La Corte di appello, inoltre, ha correttamente dichiarato la estraneità, rispetto all’oggetto del presente giudizio, della questione attinente alla mancata partecipazione del condannato alle udienze. Manifestamente infondata, per concludere, è anche la censura incentrata sull’aspetto della inutilizzabilità della documentazione prodotta dal PG in udienza, posto che la Corte territoriale ha precisato, comunque, trattarsi di produzione già versata in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, come indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cs= c-4 GLYPH ammende.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.