Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17871 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
Tanto premesso, osserva la Corte che non sussiste la denunciata violazione del principio di specialità, già sancito dall’art. 14, comma 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e previsto dall’art. 721 c.p.p., Ł stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”.
In forza di tale disciplina “la consegna della persona ricercata Ł soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla procedura di consegna passiva, dall’art. 26” ed Ł cioŁ sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui Ł stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, nØ privata della sua libertà in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne’ altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il ricercato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo Stato estero conceda l’assenso ai sensi dell’art. 27, par. 3, lett. g) della citata decisione quadro.
L’interpretazione di tale principio Ł stata sempre nel senso che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva e impedisce che l’estradato, in mancanza o in attesa dell’estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza resa per fatti diversi da quelli per cui Ł stata concessa la estradizione (cfr. da ultimo Sez. 1, S n. 53695 del 16/11/2016 COGNOME, Rv. 268663 – 01) o comunque di qualsiasi provvedimento successivo, che renda eseguibile una sentenza.
Orbene, nel caso in esame, Ł di tutta evidenza che successivamente alla data di consegna sulla base del mandato di arresto europeo del GIP di Teramo, la cui legittimità non Ł stata posta in discussione dal ricorrente, lo Stato che ha eseguito il primo mandato di arresto europeo, quindi il Belgio, ha prestato il suo assenso all’esecuzione dei due mandati del Procuratore di Pescara con la conseguenza che la privazione dello stato di libertà di Lupo in forza del titolo esecutivo oggetto dell’incidente di esecuzione deciso dal provvedimento impugnato Ł da ritenersi legittima e non piø in contrasto col citato principio (cfr. Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259163 01).
Nel senso della legittimità del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pescara il 13 dicembre 2023 depone anche il condivisibile principio enunciato da Sez. 2, n. 1189 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242751, esplicitamente richiamato nell’ordinanza impugnata.
Trattasi di principio la cui attuale validità nelle procedure attive di consegna, come quella che
viene in considerazione in questa sede, Ł stata di recente ribadita proprio dalla sentenza della Sezione sesta di questa Corte di legittimità richiamata nel ricorso (ovvero Sez. 6, n. 19471 del 03/05/2023, Cembalo, Rv. 284706 – 01).
Nella motivazione di tale decisione si legge che il principio secondo cui ‘in tema di mandato di arresto europeo, non rileva, ai fini della legittimità dell’assenso prestato dallo Stato di esecuzione di cui all’art. 32 l. 22 aprile 2005, n. 69, la mancanza di contraddittorio nel procedimento di estensione della consegna’ Ł sempre applicabile nelle fattispecie in cui il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per non essere stato ascoltato dall’Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto di esecuzione, davanti alla quale il soggetto non poteva evidentemente essere sentito perchØ già consegnato all’Autorità giudiziaria italiana, quale Giudice dello Stato di emissione. E’, infatti, evidente ‘che l’interrogatorio della persona già consegnata non potrebbe che svolgersi davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato emittente, nel cui territorio la persona fisicamente si trova in esecuzione del mandato d’arresto. In altri termini … nessuna violazione del contraddittorio può essere ravvisata se la persona consegnata non viene sentita dall’Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione, che deve decidere sull’estensione della consegna, ma viene sentita da quella dello Stato richiedente, dove l’interessato si trova e nel cui territorio per forza di cose deve essere espletato il suo interrogatorio’.
In ogni caso, i denunziati vizi della procedura di estensione dei mandati di arresto europeo avrebbe dovuto essere fatti valere innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato innanzi al quale essa si Ł svolta.
Non vi Ł motivo di disattendere il principio enunciato da Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252891 – 01 secondo cui non sono impugnabili nell’ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di mandato di arresto europeo.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.
Piø di recente, Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 270402 – 01 ha ribadito che, in tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME