Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39727 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Avezzano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Campobasso Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, giudicando in sede di rinvio, dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 06.05.2022.
La sentenza della Corte di Cassazione del 28/03/2023, di cui al rinvio, aveva annullato la decisione di inammissibilità dell’appello per tardività emessa dalla Corte di appello di Campobasso del 03.10.2023 avverso la stessa sentenza del tribunale di Campobasso emessa in data 06/05/2022, con trasmissione degli atti per il giudizio.
La Corte di Campobasso con sentenza del 06.03.2025 dichiarava nuovamente inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’imputato, a seguito di verifiche effettuate presso la cancelleria del tribunale di Campobasso e disponeva per l’effetto l’esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza proponendo tre motivi di ricorso:
i
2.1. Erronea applicazione dell’art. 620 co. 10 lett. I) in relazione all’art. 606 lett c) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione a norma dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che la Corte di Cassazione deve pronunciare declaratoria senza rinvio, preferendo tale decisione all’annullamento con rinvio, tutte le volte in cui non ritenga che, nel corso di un nuovo giudizio di merito, il quadro di elementi già raccolti a fondamento del tema di giudizio che le è stato prospettato con il ricorso sia completo e non possa essere in qualche modo ampliato; la Corte d’Appello di Campobasso ha invece disposto l’acquisizione di nuovi elementi per rivalutare la questione sull’ammissibilità dell’appello originario, appena decisa e risolta nel giudizio di legittimità, ritenendo di essere stata esplicitamente investita dalla Corte di Cassazione di ampliare il quadro probatorio acquisito nel giudizio di ammissibilità dell’atto d’appello proposto nell’interesse del sig. COGNOME NOME in data 13.10.2022.
Erronea applicazione degli artt. 191 e 603 co. 2° e 5° c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Prima di celebrare l’udienza fissata in presenza delle parti, la Corte d’Appello ha richiesto di propria iniziativa informazioni alla cancelleria del Tribunale di Campobasso acquisendole quindi in netto contrasto con le regole imposte dagli artt. 194 e segg. e dall’art. 603 co. 2 0 e 5 0 cod. proc. pen. per l’ammissione e la formazione della prova.
2.3. Erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento, a norma dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La acquisita relazione del 15.1.25 a firma del Direttore della cancelleria del Tribunale di Campobasso, sulle cui conclusioni la Corte territoriale ha fondato l’impugnata declaratoria d’inammissibilità dell’appello originariamente proposto nell’interesse del sig. COGNOME NOME, non è atto idoneo a chiarire una volta per tutte, come invece ha sostenuto la Corte d’Appello di Campobasso, i dubbi che già sussistevano in ordine alla data di deposito della sentenza di primo grado, con la conseguenza che, permanendo il dubbio, non poteva che aderirsi all’interpretazione più favorevole all’imputato ed ogni argomentazione volta a sostenere il contrario resta viziata da manifesta illogicità.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per il giudizio, ritenendo il primo motivo fondato ed assorbente rispetto agli altri motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
La sentenza della Corte di cassazione aveva annullato la pronuncia della Corte d’appello di Campobasso, che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto presentato il 13 ottobre 2022, mentre il termine per presentarlo era il 10 ottobre 2022, sul presupposto che la sentenza fosse stata ritualmente depositata entro il termine di 80 giorni, vale a dire il 25 ottobre 2022.
La Corte di cassazione, con la prima sentenza n. 19111 del 2024 ha affermato “1.11 ricorso è fondato. 2. Dall’esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, risulta che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto scaduto il termine per impugnare. Infatti, il Tribunale ha emesso la sentenza il 6 maggio 2022 riservando il deposito dei motivi in 80 giorni; la motivazione è stata depositata il 27 luglio 2022 (così risulta inequivocabilmente dall’avviso di deposito del provvedimento del giudice del 1/08/2022) oltre il termine, cioè alli 82° giorno, e l’avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il I° agosto 2022, durante il periodo feriale, cosicché l’appello del 13 ottobre 2022 è da ritenersi tempestivo perché depositato entro i 45 giorni decorrenti dal I° settembre. Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa sull’erroneo presupposto che l’appello fosse tardivo, dal che consegue l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Campobasso che accerterà anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito della sentenza per come risultanti sia dal timbro posto in calce, sia dall’intestazione, sia dai registri informatici, visto che i numeri appaiono modificati.” Poiché la Corte di cassazione ha accertato, mediante l’accesso agli atti, necessitato dalla questione processuale, la tempestività del ricorso, deve ritenersi che su questo aspetto vi è stata una statuizione accertativa irrevocabile, su cui non è possibile ulteriormente pronunciare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Il fatto che la pronuncia abbia dato mandato di accertare “anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito della sentenza per come risultanti sia dal timbro posto in calce, sia dall’intestazione, sia dai registri informatici, visto che i numeri appaiono modificati”, attiene ad aspetti ulteriori, ovvero la verifica della regolare gestione del fascicolo, che non possono legittimare la Corte d’appello ad emettere una sentenza dello stesso tenore di quella annullata, sulla base di un nuovo accertamento, che contraddice quanto affermato dalla suprema Corte, su tale aspetto vincolante.
Tale principio risulta espresso da Sez. 3 – , Sentenza n. 46971 del 10/05/2018 Cc. (dep. 16/10/2018 ) Rv. 274215 – 01: In caso di annullamento
con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione acquista valore vincolante, sicché, qualora la stessa successivamente accerti che il giudice di rinvio non vi si è uniformato, deve annullarne la decisione, anche qualora, diversamente interpretando la norma, ritenga più esatta la tesi giuridica accolta da quest’ultimo. (Conforme: Sez. 3, n. 806 del 15/04/1971).
Va inoltre sottolineato come in ogni caso la parte ha ricevuto avviso di deposito del provvedimento del giudice in data 1/08/2022, dal quale era possibile evincere che la motivazione era stata depositata il 27 luglio 2022, non potendosi ritenere onere del ricorrente il controllo dell’eventuale erroneità dell’avviso di deposito.
Si veda a tale proposito, ancorchè attinente a diversa tipologia di impugnazione , Sez. 4, Sentenza n. 48426 del 18/11/2015 Cc. (dep. 07/12/2015) Rv. 265385 – 01: in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove sia errata l’attestazione della data della irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di assoluzione da parte della cancelleria, deve comunque ritenersi ammissibile la domanda presentata nel termine di due anni dalla data riportata nell’attestazione medesima, non potendo l’errore dell’ufficio giudiziario essere opposto al ricorrente, a meno che non si provi che egli ne abbia dato causa o vi abbia concorso.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte dall’esame delle ulteriori doglianze esposte.
Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così è deciso, 21/10/2025