Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44617 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha parzialmente riforma la sentenza emessa il 09/02/2022 dal GUI) presso il Tribunale di Salerno nei confronti di NOME COGNOME revocando le statuizioni civili pronunciate a carico dell’imputato e confermando, nel resto, la sentenza impugnata; con la quale l’imputato stesso era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato previsto dall’art.589-bis cod.pen., previa concessione dell’attenuante prevista dall’art.589.bis, comma 7, cod.pen. ed esclusione della contestata recidiva, con il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello cori il quale la dife dell’imputato aveva chiesto l’assoluzione dal reato ascritto sulla base della dedotta assenza di una condotta colposa; ha evidenziato che la perizia svolta nel corso del primo grado di giudizio aveva quantificato la velocità del mezzo dell’imputato, al momento del sinistro, in oltre 160 km/h; e che, se la vettura dell’imputato avesse marciato alla velocità consentita 50 km/h, avrebbe avuto uno spazio di frenata di m 23,54, assai inferiore rispetto alla distanza tra i mezzi al momento dell’avvistamento di quello della persona offesa NOME COGNOME; ha quindi ritenuto che il comportamento dell’imputato si fosse caratterizzato per una colpa di tale entità da cagionare un urto che, alla velocità consentita, sarebbe stato con ogni probabilità evitato, anche tenendo conto del limite fissato sulla strada in questione; la Corte ha altresì rigettato il motivo di ricorso riguardante trattamento sanzionatorio e l’entità della diminuzione apportata ai sensi dell’art.589-bis, comma 7, cod.pen., in considerazione delle concrete circostanze del fatto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in ordine al nesso di causalità e al concorso si cause ai sensi degli artt. 40 e 41 cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi di prova, con specifico riferimento alla perizia disposta nel corso del primo grado di giudizio; rilevando come emergesse dagli atti che la manovra posta in atto dalla persona offesa fosse idonea a interrompere il nesso c:ausale, trattandosi di condotta altamente imprudente nonché imprevedibile e tale da costituire la causa esclusiva dell’evento letale; avendo il COGNOME messo in atto una manovra che lo aveva portato a invadere l’altrui senso di marcia, con violazione delle
disposizioni contenute negli artt.39, comma 3, 40, comma 8 e 154, comma 6, del d.lgs. n.285/1992; per l’effetto, ha dedotto che l’imputato – trovatosi nelle immediate prossimità del punto di impatto – non poteva in alcun modo prevedere o immaginare l’altrui manovra illecita, atteso il brevissimo tempo trascorso dall’effettuazione della predetta manovra da parte del COGNOME e il tempo necessario per completare la manovra di frenatura che sarebbe stata sufficiente per evitare l’impatto; deducendo, altresì, che la manovra di frenatura non avrebbe potuto essere utilmente completata neanche tenendo la velocità massima consentita sul tratto di strada in questione.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ai sensi degli artt. 133. 62bis e 589-bis, comma 7, cod.pen.; ha dedotto che doveva ritenersi non adeguatamente motivata la riduzione della pena detentiva neha sola misura di un mese in relazione al parametro costituito dalla condotta tenuta dall’imputato nel sinistro in questione e che la relativa argomentazione era stata utilizzata anche per determinare il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ha quindi dedotto che il Collegio non avrebbe adeguatamente valorizzato, nel bilanciamento dei relativi elementi di fatto, la condotta imprudente tenuta dalla persona offesa e il suo, quanto meno, prevalente apporto causale alla determinazione dell’evento
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’imputato – in una fattispecie di cd. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazion del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617).
3. Ciò posto, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nelle motivazioni delle sentenze di merito alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva né alcuna violazione delle regole sostanziali in punto di valutazione del nesso causale.
3.1 Va quindi premesso che, in punto di fatto, il Tribunale e la Corte d’appello hanno rilevato che la dinamica del sinistro dovesse intendersi pienamente provata alla luce del materiale di indagine oltre che della perizia disposta in sede di giudizio abbreviato; atti sulla scorta dei quali era emerso che la persona offesa, nell’uscire a bordo della propria vettura da un’area di servizio, aveva tentato una manovra a sinistra per immettersi nella carreggiata della 55691 in direzione Lioni, nonostante la manovra stessa non fosse consentita in presenza delle prescrizioni dettate dalla segnaletica verticale e dalla segnaletica orizzontale consistente in una doppia striscia continua tra le due carreggiate; è quindi emerso che l’imputato, proveniente in direzione Contursi e quindi sulla corsia opposta a quella verso la quale era diretta la persona offesa, procedendo a una velocità :stimata in oltre 160 km/h (a fronte di una velocità massima consentita, in quel tratto di strada e sulla base di quanto rilevato dal perito, pari a 50 km/h), aveva investito la vettura condotta dal COGNOME impattandola violentemente sulla fiancata sinistra e cagionando il successivo decesso dell’altro conducente.
Sulla base della predetta ricostruzione’ i giudici di merito hanno quindi ritenuto che l’imputato – oltre a tenere una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia – avesse violato le regole cautelari specifiche dettate dagli artt. 141 e 142, d.lgs. n.285/1992, cagionando così l’evento letale.
3.2 A fronte di tale ricostruzione, la difesa – nell’esposizione del primo motivo di ricorso – ha quindi contestato le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito ritenendo che la condotta del COGNOME (a propria volta caratterizzata da plurimi profili di colpa generica e specifica, come elencati nello stesso capo di imputazione) sarebbe stata contrassegnata da un tale grado di eccezionalità e imprevedibilità da elidere il nesso causale tra la condotta tenuta dall’imputato e l’evento letale.
3.3 Le argomentazioni, peraltro, sono meramente reiterative di deduzioni già proposte in grado di appello, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dei principi inerenti all’accertamento del nesso eziologico derivante da fatti conseguenti alla circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli inerenti al cd. principio di affidamento, in ordine alla valutazione della responsabilità del conducente in presenza di contemporanea sussistenza di profili di colpa generica ovvero specifica in capo agli altri utenti della strada.
Va quindi ricordato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nel ‘opposto principio
secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 259277 Sez.4, 2/02/2016, n.5691, COGNOME, RV. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep.2018, COGNOME, Rv. 272223; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, COGNOME, Rv. 284093).
Rilevando, come evidenziato nella motivazione delle citate sentenze 5691/2016 e 27513/2017, che il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari; tra cui vanno ricordati: 1. l’art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; 2. l’art. 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio; 3. l’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata; si tratta, quindi, di obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti.
Deve quindi ritenersi che la Corte, con motivazione intrinsecamente coerente, abbia valorizzato come sussistente il profilo di colpa specifica contestato all’imputato; atteso che lo stesso, come desunto dalla relazione di perizia disposta nel corso del giudizio abbreviato, viaggiava ad una velocità stimata in oltre 160 km/h e, quindi, superiore di oltre 100 km/h al limite consentito nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro, ponendo in essere una violazione che s’inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa.
Sul punto, come rilevato dalle sentenze di merito – coerentemente con le acquisizioni probatorie – qualora l’imputato avesse tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada e comunque contenuta entro il limite consentito, avrebbe avuto ampiamente il tempo, al momento dell’avvistanrento dell’auto della persona offesa, per rallentare la marcia ed evitare l’impatto.
3.4 Quanto al rilievo – costituente l’argomentazione centrale del primo motivo di ricorso – della presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile alla persona offesa, costituita dal tentativo di immissione nella corsi opposta a quella su cui procedeva l’imputato, deve ritenersi che i giudici di merito si siano adeguatamente confrontati con i suddetti principi in tema di limiti al principio di affidamento; avendo gli stessi ritenuto che l’imprudente comportamento tenuto dalla persona offesa rientrasse nei parametri della normale
prevedibilità e fosse comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al ricorrente e la verificazione dell’evento (si veda sul punto il principio dettato da Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354 in base al quale, in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili; in applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell’approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l’obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente favorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile).
3.5 Ne consegue che, valutata in concreto,, la condotta alla guida della persona ‘offesa, sebbene sicuramente imprudente, doveva considerarsi in concreto ragionevolmente prevedibile; perciò, il fatto che, a fronte di essa, il ricorrente abbia violato prescrizioni specificamente tese a prevenire ed evitare il rischio poi concretizzatosi non consente di affermare la sussistenza dell’invocato principio d’affidamento nel caso di specie.
4, I motivi attinenti alla commisurazione del trattamento sanzionatorio sono pure manifestamente infondati, risolvendosi in censure meramente reiterative di argomentazioni già esaurientemente affrontate dalla Corte territoriale.
4.1 Il ricorrente ha lamentato, con primo profilo di doglianza, la commisurazione della diminuzione di pena (operata dai giudici di merito dalla base di due anni e in ragione di mesi tre) in riferimento all’art.589-bis, comma 7, cod.pen., il quale prevede che «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».
! Sul punto va richiamato il principio in base al quale, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell’applicare la /diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza E! il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058).
Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi del tutto adeguata, avendo la stessa fatto riferimento – nel giustificare una diminuzione di pena pari a un ottavo e quindi inferiore al limite massimo stabilito
alla maggiore incidenza causale riconosciuta al comportamento dell’imputato in ragione dell’elevatissima velocità accertata.
4.2 Manifestamente infondato è anche il punto di doglianza relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sul punto, va ricordato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; SEZ. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fi della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra oli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente dato atto puntualmente confrontandosi con le argomentazioni contenute nel relativo motivo di appello – della particolare entità del grado di colpa ravvisato in capo all’imputato, valorizzando con motivazione non palesemente illogica uno degli elementi previsti dall’art.133 cod.pen..
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023
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Il Ci sigliere estensore
Il Presidente