Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 148 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 148 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 24/07/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/07/2025 il Tribunale del riesame di Messina, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, ha applicato ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME, in relazione ai reati di estorsione loro contestati, la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella dell’obbligo di dimora che era stata loro applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con ordinanza del 23/06/2025.
Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente
necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari). A detta del difensore, in sostanza, il Tribunale non avrebbe motivato soprattutto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non valutando il tempo decorso dalla commissione dei fatti e la personalità degli indagati, né avrebbe indicato, se non in maniera superficiale, le ragioni per le quali ha ritenuto necessaria la misura degli arresti domiciliari e non idonea quella originariamente applicata dal G.i.p. (obbligo di dimora).
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.
In primo luogo occorre rilevare che il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è inammissibile in quanto viola il principio devolutivo. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale la cognizione del giudice dell’impugnazione (anche cautelare) è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (cfr ex plurimis Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 -01). Nel caso in esame, l’appello cautelare del PM aveva ad oggetto la sola adeguatezza della misura applicata dal G.i.p. e non anche i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva -che tale giudice aveva già ritenuto sussistenti nel provvedimento genetico, il quale, peraltro, non risulta sia stato impugnato dagli indagati -. Gli odierni ricorrenti non possono dunque con il ricorso per cassazione sollevare questioni in ordine a punti della decisione che erano estranei al giudizio di appello cautelare promosso dalla pubblica accusa; ciò tanto più che col ricorso si denunciano vizi di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame relativi ad aspetti (indizi ed esigenze) sui quali il giudice di appello cautelare non era tenuto a motivare in quanto estranei al thema decidendum così come delimitato dall’appello cautelare del PM.
Per quanto concerne invece la scelta della misura, il motivo di ricorso risulta generico e aspecifico in quanto la difesa non si è confrontata con le ragioni della decisione.
Giova premettere in ordine all’ambito della cognizione di questa Corte, che è pacifico che in materia di misure cautelari l’apprezzamento dell’esistenza degli indizi, delle esigenze cautelari
e della scelta della misura si risolve in un giudizio di fatto che spetta unicamente al giudice di merito; l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è quindi rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del procedimento specificamente indicati (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 -01).
Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame, nell’accogliere l’appello del PM, ha affermato che la misura applicata dal G.i.p. (obbligo di dimora) non era adeguata e sufficiente a scongiurare il pericolo di recidiva, evidenziando: 1) che i fatti erano di non modesta gravità in quanto gli indagati con minacce reiterate e protrattesi nel tempo avevano costretto le persone offese a non esercitare i loro diritti di natura patrimoniale su determinati terreni; 2) che gli indagati avevano dimostrato una notevole pervicacia nel perseguire il loro scopo illecito; pervicacia desunta anche dal fatto che le condotte illecite si erano protratte per un lungo periodo di tempo e sino a tempi recenti (2024); 3) che, anche in considerazione della personalità degli indagati e dell’elevato rischio di reiterazione delle condotte, la sola misura non custodiale non era sufficiente, sia perché lasciava ai prevenuti ampia libertà di azione, sia perché il luogo dove gli indagati erano obbligati a dimorare era limitrofo proprio a quei terreni (utilizzati e frequentati dalle persone offese) che erano stati l’oggetto delle illecite pretese degli odierni ricorrenti e degli appetiti criminali di questi ultimi; 4) che anche la natura impervia del luogo di domicilio coatto induceva ad escludere l’adeguatezza della misura dell’obbligo di dimora stante l’oggettiva difficoltà per le forze dell’ordine di predisporre una adeguata attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni.
Occorre rilevare che quelle sopra esposte sono motivazioni congrue, tutt’altro che illogiche o contraddittorie, con le quali il difensore dei ricorrenti, di fatto, non si confronta. La difesa si è infatti limitata ad affermazioni eccentriche rispetto agli specifici argomenti sopra illustrati, sostenendo che ‘sarebbe comunque conforme a giustizia e permetterebbe al sistema di respirare in termini umani, tenuto conto dell’età dell’indagato, del tempo già decorso dal momento dell’arresto, dalla circostanza che l’indagato è oramai in pensione, il mantenimento della misura meno restrittiva’, e ha altresì dedotto che il Tribunale aveva illustrato solo superficialmente le ragioni della inadeguatezza della misura originariamente applicata dal G.i.p. (cosa, per quanto detto, non vera).
Si deve dunque ribadire che il ricorso per cassazione (così come l’appello) ‘è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando -come appunto nel caso in esame -non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato’ (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso l’11/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME