Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3906 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3906 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DURAZZO (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 26 febbraio 2025, in riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, dichiarava la nullità della sentenza con riferimento al reato di cui al procedimento n. 4001/2021 e quanto al procedimento 4000/2021 – previa esclusione della recidiva – rideterminava la pena inflitta al NOME per il delitto di cui all’art.75 comma 2 d. Igs. 159/2011 in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
La Corte rilevava che il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di pronunciarsi rispetto ad un reato per il quale vi era stata riunione, dava atto della rinuncia al primo motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento della -77 causa di esclusione dellk punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; rilevava altresì che la recidiva riconosciuta dal giudice in sentenza non era stata formalmente contestata, pertanto, in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche,yon più bilanciate con l’aggravante, rideterminava la pena come in dispositivo.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, enucleando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della conferma della decisione di primo grado circa la recidiva che attiene a quel troncone del procedimento dichiarato nullo e che – dunque- non avrebbe dovuto essere preso in considerazione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’intera sentenza.
Secondo il ricorrente la sentenza emessa dal GLYPH giudice per le indagini preliminari era complessivamente carente di motivazione, non facendo alcuna disamina delle condotte contestate, della sussistenza dell’elemento soggettivo, delle condizioni per la concessione delle attenuanti generiche.
La sentenza di primo grado sarebbe gravemente carente e dunque non avrebbe potuto essere neppure parzialmente confermata dal giudice di appello.
Lamenta poi la decisione della Corte di scindere i due procedimenti riuniti in quanto tale decisione sarebbe contraria al principio del favor rei che dalla declaratoria di nullità di uno dei due procedimenti, con rinvio degli atti al giudice di promo grado, è stato gravemente pregiudicato.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e il ricorso è pertanto inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente dichiarato la nullità della sentenza in parte qua e ha correlativamente rilevato la mancata contestazione della recidiva che, infatti, ha escluso, rideterminando la pena; non è corretta l’affermazione contenuta nel ricorso laddove si lamenta che la Corte abbia considerato la recidiva, quando, al contrario, l’ha esclusa in quanto non contestata.
La doglianza circa la mancata declaratoria di nullità dell’intera sentenza e circa la mancata separazione dei due procedimenti, asseritamente causa di pregiudizio per l’imputato, è infondata; la riunione dei procedimenti non fa venire meno l’autonomia delle azioni penali e la riscontrata nullità riguardava solo un rapporto processuale e non l’altro.
1.2 Quanto al secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché ciò di cui si lamenta il ricorrente non solo attiene ad un difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ma non ha costituito motivo di appello : gli unici motivi di appello,
infatti, riguardavano il mancato riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen., motivo rinunciato, e l’esclusione della recidiva, con conseguente rideterminazione della pena, motivo che, come visto è stato accolto dalla Corte.
La Corte, in applicazione del principio devolutivo, si è attenuta a quelli che sono stati i motivi di doglianza devoluti e li ha decisi; gli ulteriori motivi, attine peraltro al merito, mai sottoposti al vaglio della Corte, non possono essere sottoposti alla disamina da parte di questa Corte, né il provvedimento impugnato può essere censurato per essersi, correttamente, attenuto unicamente alle questioni devolute; infatti, secondo un principio ripetutamente richiamato da questa corte e che qui si intende ribadire « non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione». (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 02).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente-)