Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16871 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, decidendo sul reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha annullato il decreto del 5.6.2023 del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro che aveva ammesso NOME COGNOME al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento ex art. 35-bis O.P.
Il Tribunale, in sintesi, ha riformato il provvedimento del primo Giudice, argomentando sul fatto che l’COGNOME si trovava in esecuzione pena per una condanna un reato incluso nell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e che non era stata superata la presunzione sul superamento del limite di reddito prevista dal comma 4-bis del suddetto articolo.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge.
Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso del Procuratore inammissibile per difetto di specificità dei motivi e non supplire a tale mancanza con argomentazioni discutibili. Rileva che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 19.4.2018 ha ritenuto cessata l’attualità della sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa del 27.7.2010 nei confronti dell’istante. Allega provvedimento del Tribunale di Udine del 4.5.2023 che attesta come l’COGNOME non abbia più contatti con la criminalità organizzata,
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure non consentite, , oltre che generiche.
E’ generica la doglianza con cui si eccepisce la non specificità dei motivi dedotti del PM avverso il provvedimento emesso dal primo Giudice, senza puntualizzare la ragione per cui quei motivi avrebbero dovuto ritenersi indeterminati: il ricorrente, sotto questo profilo, si limita ad esporre che l’organ requirente avrebbe basato il ricorso sulla considerazione che fosse “da rigettare l’ammissione al gratuito patrocinio per i condannati per i reati di associazione mafiosa condannati al 41 bis ord. pen.”, senza esplicitare in che termini una simile enunciazione sia da qualificare come generica.
Per il resto, occorre rammentare che l’ordinanza che decide l’opposizione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l’appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione.
Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione costituisce una violazione di legge, ma è anche vero che tale carenza motivazionale non è affatto riscontrabile nel caso di specie.
Invero, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, nella ordinanza impugnata premesso che l’art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008) prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l’autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); e che l’odierno ricorrente rientra per l’appunto destinatari della norma in esame (essendo stato condanNOME in via definitiva per il delitto di associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, per essere stato ritenuto promotore ed organizzatore del clan RAGIONE_SOCIALE e per essere stato ritenuto capo e promotore di una complessa organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con fine pena previsto per il 30 settembre 2046) – non solo ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza di proventi e beni in capo al ricorrente, ma ha anche indicato elementi che, nel caso di specie, rafforzano la stessa presunzione di legge.
Sotto il primo profilo, il Tribunale di Sorveglianza ha precisato che non costituiscono elementi idonei a superare la suddetta presunzione: né gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza (di cui alla nota del 23/3/2013), e neppure gli ulteriori documenti prodotti dall’COGNOME, in quanto detti accertamenti e documenti possono assumere rilievo rispetto alle fonti reddituali lecite; e neppure il mero dato di fatto che l’COGNOME in altri uffici giudiziari stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto ogni provvedimento è frutto di una autonoma valutazione fondata sulla base degli elementi probatori presenti nel relativo fascicolo.
Quanto poi agli elementi che, nel caso di specie, addirittura rafforzano la stessa presunzione di legge, il Tribunale ha motivato argomentando:
sul fatto che, per come risulta dalla sentenza 27/7/2011 della Corte di appello di Catania, l’NOME ha ricevuto dall’organizzazione di appartenenza un regolare “stipendio” nell’arco temporale compreso fra il 2005 ed il 2010; tale circostanza di fatto, secondo il Tribunale di Sorveglianza, non solo è del tutto plausibile in considerazione delle modalità operative delle organizzazioni mafiose
(che sono solite farsi carico dei costi della detenzione e delle varie necessità dei suoi appartenenti ristretti in carcere), ma è coerente con il ruolo verticistic ricoperto dall’COGNOME, per come precisato anche in altre sentenze della stessa Corte di appello di Catania;
sul fatto che, per come emerge dalla nota 26/6/2014 della Procura distrettuale della Repubblica di Catania (che riporta dichiarazioni rese in data 5 agosto 2013 dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, allo stato non smentite), quanto meno fino all’estate del 2013 l’associazione criminale di appartenenza avrebbe versato uno stipendio ai familiari dell’COGNOME.
In definitiva – poiché l’ordinanza in esame può essere impugnata soltanto per violazione di legge e poiché essa, ben lungi dall’essere immotivata, è sorretta da ampia e articolata motivazione – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000) – al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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