Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Lametia Terme il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.3.2023 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello del PM annullando il provvedimento con il quale il GIP in sede, in data 2.11.2022, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a NOME COGNOME in relazione ai delitti di estorsione (consumata e tentata) e concorrenza illecita, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.;
ricorre per cassazione l’NOME tramite il difensore deducendo:
2.1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione: rileva che il Tribunale di Catanzaro ha omesso di considerare che il compendio probatorio a suo carico è costituito esclusivamente da intercettazioni telefoniche con conseguente insussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio; quanto al pericolo di reiterazione, osserva che correttamente il GIP aveva valutato il periodo in cui sarebbero stati commessi i fatti e richiama la giurisprudenza formatasi in séguito alla riforma del 2015 quanto alla necessità di vagliare sia la attualità che la concretezza del rischio di recidivanza;
la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che il provvedimento del GIP era carente sulla valutazione di elementi, diversi dal mero decorso del tempo, rivelatori della fuoriuscita del ricorrente dal contesto di criminalità organizzata nel quale è maturato il delitto oggetto della provvisoria contestazione, anche in relazione alla precedente condanna per reato associativo, che avrebbe dovuto indurre una valutazione approfondita proprio dei dati attinenti alla adeguatezza degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di reinserimento nel medesimo ambito criminale di provenienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In data 27.4.2021, il GIP di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di estorsione consumata e tentata e concorrenza illecita con minaccia e violenza, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..
Lo stesso GIP, in data 2.11.2022, aveva accolto l’istanza di sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari dando rilievo al decorso del tempo di applicazione della misura.
Il PM aveva impugnato il provvedimento sopra indicato sostenendo la inadeguatezza del solo dato temporale a giustificare la diagnosi di affievolimento delle esigenze cautelari tale da giustificare la adozione di una misura gradata rispetto a quella originariamente adottata.
Il Tribunale ha accolto l’appello con argomentazioni congrue e corrette in diritto.
Premessa la formazione di un “giudicato cautelare” in punto di gravità indiziaria derivante dal provvedimento del 1.6.2021 del Tribunale del Riesame, ha spiegato che, quanto al profilo del periculum, si è in presenza, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della doppia presunzione, sia pure relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari a loro volta fronteggiabili soltanto con il ricorso alla misura più afflittiva.
Se non ché, come hanno puntualmente osservato i giudici dell’appello cautelare, il GIP aveva osservato che restavano “… ferme … le ravvisate esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) …” ed aveva per altro verso richiamato la “indubbia gravità dei fatti contestati …”; nonostante tali considerazioni, tuttavia, aveva proceduto alla sostituzione della misura in atto senza vagliare se, e per quali ragioni, pur nella ribadita persistenza delle esigenze cautelari e, come appena detto, della gravità dei fatti, si potesse ritenere superata la presunzione di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare rispetto a quella della custodia in carcere.
Il Tribunale, quindi, ha ben colto la aporia motivazionale del provvedimento impugnato dal PM evidenziando, inoltre, l’errore in cui era incorso il GIP nel fondare la propria decisione sull’unico dato disponibile e rappresentato dal decorso del tempo di applicazione della misura.
Nell’accogliere l’appello del PM, perciò, i giudici catanzaresi hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte laddove ha avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura in atto (cfr., in tal senso, Sez. 3 – , n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 – 01 in cui ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezz
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del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile, tuttavia, dal solo decorso del tempo).
Si è inoltre chiarito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 – , n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02, in cui la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione GLYPH del GLYPH giudizio GLYPH di GLYPH pericolosità; GLYPH conf., Sez. 1 – , n. 21900 del 07/05/2021, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 282004 GLYPH 01; Sez. 5 – , n. 4321 del 18/12/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 280452 GLYPH 01; Sez. 5 – , n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 02).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 27.10.2023