Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 262 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1902/2025 CC – 04/12/2025 R.G.N. 32489/2025
NOME COGNOME
NOME OCCHIPINTI
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B), a lui ascritto nella veste di amministratore unico, dal 15 novembre 2011 alla data del fallimento, della RAGIONE_SOCIALE, societˆ dichiarata fallita in data 13 novembre 2014; mentre ha assolto lÕimputato dal delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre lÕimputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi.
Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.
Secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe tenuto adeguato conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto emerse in giudizio: lo stato di restrizione in carcere dellÕimputato al momento del fallimento, la sua estraneitˆ alla gestione effettiva della societˆ, lÕintervenuta nomina in data successiva allÕinsorgenza RAGIONE_SOCIALE passivitˆ.
Con gli ulteriori motivi il ricorrentesi si duole: della mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice documentale; del difetto motivazionale sul giudizio di bilanciamento espresso in termini di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche sulla recidiva; della esclusione della causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131 bis cod. pen.; della erronea determinazione della pena principale e di quella accessoria non assestate sul minimo edittale nonostante il riconoscimento del ruolo marginale dellÕimputato e lÕassenza di effettivo pregiudizio per i creditori.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Il giudice di primo grado ha ricondotto il reato in contestazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistita nella sottrazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della societˆ fallita, sostenuta da dolo specifico (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175 Ð 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992). La Corte di appello non si è discostata da tale impostazione.
I giudici di merito, inoltre, hanno assegnato al ricorrente ─ amministratore formale della societˆ dal 15 novembre 2011 fino al fallimento dichiarato il 13 novembre 2014 ─ il ruolo di mero prestanome.
Su tali presupposti era necessario chiarire, anzitutto, fino a che momento, nel succedersi degli amministratori, la contabilitˆ sia stata tenuta e quando, invece, sia sparita e individuare, per tal via, la condotta materiale in concreto addebitabile
al ricorrente: aver ricevuto la contabilitˆ fino a quel momento regolarmente tenuta e poi scomparsa durante la sua amministrazione, oppure non averla mai avuta e quindi essere venuto meno allÕobbligo di ripristinarla, con evidenti ricadute anche su piano dellÕelemento soggettivo, dato che la seconda ipotesi conduce a illuminare in termini di dolo generico o meramente colposi il foro interno dellÕagente.
Una volta accertato lÕelemento oggettivo sarebbe stato necessario indagare adeguatamente lÕelemento psicologico che, per la fattispecie di reato in rassegna, deve consistere nel dolo specifico di arrecare a sŽ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
2.2. Su entrambi i fronti le sentenze di merito sono carenti sia perchŽ non specificano quale sia la condotta materiale posta in essere dallÕimputato, sia perchŽ non espongono adeguate ragioni idonee a sostenere la sussistenza del dolo specifico (incorrendo, a volte, anche in confusioni e sovrapposizioni circa gli elementi distintivi RAGIONE_SOCIALE diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica).
Sul dolo specifico il Tribunale ha sostenuto che: Ò non erano stati trovati i crediti e le poste attive risultanti dallÕultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, bens’ solo una serie di debiti da pagare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, societˆ istante il fallimento, e degli enti che si erano insinuati al passivo, ossia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Si ritiene, pertanto, provato che lÕimputato, in qualitˆ di amministratore unico in carica dal 15 novembre 2011 fino al fallimento della societˆ, non aveva tenuto la contabilitˆ interna della societˆ allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impossibilitati a individuare i beni e i crediti aziendali per soddisfare le proprie pretese. In particolare, lÕelemento soggettivo si pu˜ ricavare, oltre che dalla impossibilitˆ denunciata dal curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, dalla grave esposizione debitoria della fallita e dallÕassenza di attivo patrimoniale realizzabile Ó (pag. 5).
La Corte di appello invece scrive che: Ç COGNOME ha accettato di essere nominato amministratore formale della societˆ fallita in un periodo in cui la societˆ risultava giˆ in stato di abbandono, nŽ ha mai consentito il rinvenimento della contabilitˆ ufficiale della societˆ nŽ di quella che avrebbe dovuto farsi consegnare dal precedente amministratore nŽ di quella che avrebbe avuto lÕonere di tenere anche nel periodo in cui la fallita aveva praticamente cessato di operare, cos’ evidentemente prefigurandosi lÕimpossibilitˆ per i creditori della societˆ di individuare beni e crediti della societˆ fallita sui quali soddisfare i propri crediti.
In definitiva la sussistenza del dolo specifico nel caso in esame pu˜ dedursi dalla circostanza che il NOME ha abdicato del tutto agli obblighi in materia di tenuta della contabilitˆ della societˆ di cui pure aveva accettato di figurare come amministratore È .
Si tratta di motivazioni che si esauriscono in petizioni di principio e lasciano, nella sostanza, inesplorato il versante dellÕelemento soggettivo che richiede particolare approfondimento soprattutto rispetto alla responsabilitˆ del prestanome.
2.3. Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale che si rivela in realtˆ essere un mero prestanome degli effettivi gestori della societˆ fallita, è utile ricostruire le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto si trova esposto nella sentenza Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta.
é pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili ( ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilitˆ o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della societˆ, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilitˆ penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere ( ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilitˆ per l’amministratore solo “formale”, nemmeno pu˜, per˜, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilitˆ dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimitˆ che richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sŽ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalitˆ della responsabilitˆ penale ( ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, non massimata).
A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unitˆ di intenti lÕamministratore di fatto, il fine di procurare a sŽ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che
lÕamministratore formale nellÕabdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dallÕeffettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ci˜ accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 Ð 01).
Sul piano della prova, è ovvio che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilitˆ del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l’indizio pu˜ trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico. Ma, per l’appunto, solo l’analisi RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete del fatto pu˜ restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l’amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato
2.4. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulta carente sul punto.
̀
Invero la sentenza impugnata si è limitata a radicare la responsabilitˆ del ricorrente sul mero ruolo formale, senza affrontare la questione della condivisione RAGIONE_SOCIALE finalitˆ perseguite dall’amministratore di fatto o, quantomeno, di una consapevolezza in tal senso.
I restanti motivi rimangono assorbiti.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Cos’ deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME