Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/12/1976
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano 25/01/2024 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000 (cap e 2) perché, in concorso con COGNOME NOME, in qualità di amministratore di diritto dell società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ometteva di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali per l’anno 2014.
Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione i relazione alla carenza dell’elemento soggettivo integrante la fattispecie di cui all’art. 5 del 74 del 2000, posto che, dal compendio d’indagine, non vi è evidenza che l’odierno imputato abbia avuto consapevolezza di rivestire all’epoca del fatto la carica di amministratore delle d società, che risulta solo formalmente dai verbali di assemblea del 22/10/2014, non essendovi alcuna prova della effettiva partecipazione alla gestione societaria.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità nonostante dal compendio istruttorio emerso che all’epoca dei fatti il ricorrente non disponeva né degli strumenti né delle competenze tecnico/culturali per dare un contributo alla condotta illecita realizzata da soggetti terzi.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindac in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui l’imputato non era conoscenza di essere stato formalmente nominato amministratore delle due società, in quanto priva di allegazioni a supporto, e ritenuto che l’imputato fosse in grado di comprendere l implicazioni e gli obblighi connessi all’assunzione della carica di amministratore, e che abb assunto consapevolmente il rischio dell’agire illecito dell’effettivo gestore di fatto delle s Si ribadisce infatti che, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente c non abbia dello stesso l’effettiva gestione e che funge da mero “prestanome” risponde quale autore principale della condotta in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare l dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto che devono essere da sottoscritte, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso dover vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a ti di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che que verifichino (Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018 Ud. (dep. 21/01/2019 ) Rv. 275830; Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018 ) Rv. 273939).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente