Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51506 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ( lette~ le conclusioni del PG 5 70 CC GLYPH 6- ‘tet (41; n 1,C tL,i2. Q0u
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di COGNOME in funzione di Giudice dell’esecuzione ha disposto che fosse computato, quale presofferto, il periodo di custodia cautelare subito da NOME COGNOME, dal 6 agosto 2015 al 21 luglio 2016, di cui all’ordinanza cautelare n. 45282/10 del 21 luglio 2015, rispetto alla pena detentiva da espiare in base al provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 3 settembre 2020, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME (pena complessiva, anni diciotto, mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed euro 4.200 di multa), considerando il presofferto di anni 4 mesi 5 giorni 23 reclusione, dal 21 agosto 2010 al 12 febbraio 2015, di mesi 4 reclusione dal 27 maggio 2004 al 27 settembre 2004 e di anni 3 mesi 5 di reclusione dal 20 marzo 2007 al 20 agosto 2010.
Si tratta di periodo, a parere del Tribunale, da computare ex art. 657 cod. proc. pen., in cui il condannato, secondo il provvedimento impugnato, era stato sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere, disposta il 22 luglio 2015, a partire dal 6 agosto 2015 al 21 luglio 2016.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell’art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
Si rileva che COGNOME era stato sottoposto, dal Magistrato di sorveglianza, in data 28 settembre 2007, alla misura di sicurezza della casa lavoro, eseguita dal 13 febbraio 2015, sino al 25 gennaio 2017, con sospensione dell’esecuzione della misura di sicurezza indicata, del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pescara del 31 gennaio 2017, vista la notifica dell’ordine di carcerazione del 16 gennaio 2017.
Il presofferto, a parere del ricorrente, non doveva considerarsi detraibile, posto che il condannato, dal 13 febbraio 2015 al 24 gennaio 2017, è stato sottoposto a misura di sicurezza della casa lavoro, richiamando giurisprudenza indicata come in termini (tra le altre, Sez. 1, Rv. 246533) quanto alla impossibilità che il sopraggiungere della misura cautelare possa sospendere l’esecuzione di una misura di sicurezza.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.1 rapporti tra l’esecuzione delle misure di sicurezza e della pena, da un lato, e tra l’esecuzione della misura di sicurezza e delle misure cautelari, dall’altro lato, sono disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 212 cod. pen. e 297 cod proc. pen.
Mentre l’art. 212 cod. pen. stabilisce che “l’esecuzione della misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena”, l’art. 297 cod. proc. pen. prevede, al comma 5, che “se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo”; e che la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza “ai soli effetti del computo dei termini di durata massima”.
Nel primo caso, dunque, il legislatore ha chiaramente affermato il principio della prevalenza dell’esecuzione della pena rispetto all’esecuzione della misura di sicurezza, quest’ultima destinata ad avere corso soltanto una volta che si sia conclusa la prima, coerentemente alla regola generale che vede l’esecuzione della pena precedere sempre quella della misura di sicurezza, dopo che sia stato verificato, all’esito del percorso penitenziario del condannato, se residuino o meno profili di attuale pericolosità sociale che giustifichino la concreta applicazione della misura di sicurezza.
Viceversa, quando l’eventuale sovrapposizione riguardi, da un lato, la misura di sicurezza e, dall’altro lato, la misura cautelare, la regola generale è quella secondo cui le due esecuzioni possano trovare entrambe applicazione a condizione che le misure cautelari siano “compatibili con lo stato di detenzione o di internamento”.
Quando la duplice vicenda esecutiva riguardi, da un lato, la custodia cautelare e, dall’altro lato, lo stato di internamento in esecuzione di una misura di sicurezza, le misure de quibus si devono considerare compatibili “ai soli effetti del computo dei termini di durata massima”.
Ne consegue che, al di fuori del computo dei termini di durata massima, la regola generale è nel senso della incompatibilità tra le misure in questione, non consentendosi “esecuzioni sincrone” della custodia cautelare e del titolo esecutivo (Sez. 2, n. 4152 del 20/1/2015, COGNOME, in motivazione), sicché uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli.
Rispetto a tale ricostruzione che conclude nel senso della incompatibilità, va rilevato che l’art. 95 disp. att. cod. proc. pen. prevede che “con l’ordinanza che
dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salv quanto previsto dall’art. 286 del codice”. Si tratta di disposizione interpretata nel senso che il provvedimento di trasferimento, pur adottato contestualmente alla misura cautelare, troverà concreta esecuzione soltanto al momento della cessazione della misura di sicurezza.
Da ultimo, si osserva che, in giurisprudenza, non è considerata del tutto esclusa la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all’art. 657, cod. proc. pen. la quale è stata considerata operante senz’altro, quanto meno nel caso in cui quest’ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando l’ininterrotta privazione della libertà personale dell’imputato, riferibile, in parte, a custodia cautelare e, in parte, all’applicazione provvisoria misura di sicurezza (Sez. 5, n. 5815 del 10/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272437 relativa a custodia cautelare per la stessa causa).
1.2. Poste tali premesse di ordine generale, deve rilevarsi che i Giudici dell’esecuzione evidentemente riscontrando che, nel caso al vaglio, l’esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, ne aveva determinato l’effettiva traduzione presso un istituto di pena, esaminata la posizione giuridica trasmessa dall’Amministrazione penitenziaria, si sono espressi nel senso della detraibilità del relativo periodo di custodia cautelare rispetto alla pena definitiv da scontare per effetto del provvedimento di determinazione di pene concorrenti.
Sicché, il ricorso non appare specifico rispetto alla motivazione offerta, in quanto si limita a richiamare la ricordata previsione dell’art. 297, comma 5, cod. proc. pen. e il costante indirizzo interpretativo, relativo alla custodia cautelar degli arresti domiciliari, che non consente che, al sopraggiungere della detta misura cautelare, l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva possa essere sospesa (Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019; Sez. 1, n. 11495 del 20/1/2010, Sola, Rv. 246533).
Invece, si deve anche riscontrare che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha affermato che il periodo di tempo nel quale il condannato è stato, effettivamente, sottoposto a misura cautelare presso la Casa circondariale di Teramo, compreso tra il 6 agosto 2015 e il 21 luglio 2016, può essere detratto dalla pena detentiva complessiva da scontare, considerazione che il ricorrente non attacca specificamente contestando le ragioni per le quali per quello specifico periodo di custodia cautelare in carcere non possa essere riconosciuto in fungibilità con la pena definitiva, nonché l’esito di tale conclusione.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il I° giugno 2023
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