Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45631 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/07/1989 avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 12 luglio 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 629 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, eccependo che, nonostante la richiesta avanzata dall’indagato di presenziare
all’udienza de libertate, il Tribunale del riesame non ne aveva disposto la traduzione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento maggioritario di legittimità, che il Collegio condivide appieno, nel procedimento camerale di riesame delle misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta e insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203771-01; Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247836-01; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028-01, in motivazione; Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278491-01; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, COGNOME, Rv. 282923-02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 267494-01; Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263630-01. Ha condivisibilmente precisato, di recente, Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 283855-01, che l’avviso all’indagato per l’udienza di riesame costituisce una citazione prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo il lessema “citazione” ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall’imputato).
Nel caso di specie, risulta agli atti (ai quali il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale) che, in calce all’istanza di riesame, con riserva dei motivi, depositata il 18 luglio 2024, era espressamente indicato: «Il Sig. NOME chiede di presenziare all’udienza incidentale de libertate».
In conseguenza della mancata traduzione dell’indagato detenuto che ne aveva fatto tempestiva richiesta, l’ordinanza deve, dunque, essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. per l’ulteriore corso.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente