Presenza Imputato: La Procura Speciale Sostituisce la Presenza Fisica?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale, ridefinito dalla Riforma Cartabia: il concetto di presenza imputato. La pronuncia chiarisce come la richiesta di un rito speciale, effettuata tramite un difensore munito di procura speciale, equivalga a tutti gli effetti alla presenza fisica dell’imputato in aula, con importanti conseguenze sulla validità del procedimento.
Il Caso: Un Ricorso per Violazione del Diritto di Presenza
Due persone, condannate in primo grado e in appello per furto aggravato, hanno proposto ricorso per Cassazione. La loro doglianza si basava su un unico motivo: la violazione della legge processuale. Nello specifico, sostenevano che l’udienza di primo grado si fosse celebrata e conclusa prima dell’orario originariamente fissato, impedendo di fatto la loro partecipazione personale e, quindi, violando il loro diritto di essere presenti al processo.
La nozione di presenza imputato e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. La decisione si fonda su un’attenta analisi della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha modificato le regole sulla partecipazione dell’imputato al processo.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, nel caso di specie, il difensore di fiducia delle imputate era munito di una procura speciale. In forza di tale mandato, il legale aveva non solo richiesto la celebrazione del processo con il rito abbreviato, ma aveva anche formulato, durante l’udienza, una richiesta di applicazione di pene sostitutive. Questi atti, secondo la Corte, sono decisivi per considerare le imputate come presenti.
Le Motivazioni della Corte: L’Impatto della Riforma Cartabia
Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’art. 420, comma 2 ter, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che “è considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.
La volontà delle imputate di accedere a un rito alternativo (il giudizio abbreviato), manifestata attraverso il loro difensore con procura speciale, è stata interpretata come una chiara scelta processuale che implica la piena consapevolezza e accettazione dello svolgimento del processo. Questa manifestazione di volontà, secondo la legge, è sufficiente a integrare il requisito della presenza, superando qualsiasi questione relativa all’orario effettivo di celebrazione dell’udienza. La richiesta del rito speciale, essendo un atto personalissimo delegabile solo con procura speciale, sana in radice la presunta violazione procedurale lamentata, poiché la legge stessa equipara tale atto alla presenza fisica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Nuova Normativa
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce un principio chiaro: la scelta di un rito speciale, formalizzata tramite un procuratore speciale, è una scelta consapevole che ‘copre’ l’assenza fisica dell’imputato. Questo rafforza l’efficienza del processo, evitando che eccezioni puramente formali, come quella sull’orario dell’udienza, possano inficiare la validità di un giudizio quando la volontà dell’imputato di essere processato (e di beneficiare di un rito premiale) è stata inequivocabilmente espressa. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che il conferimento di una procura speciale per la richiesta di riti alternativi è un atto di fondamentale importanza, che equivale a una dichiarazione legale di presenza al processo.
Un imputato può essere considerato presente in udienza anche se fisicamente assente?
Sì, secondo l’art. 420, comma 2 ter c.p.p., l’imputato è considerato presente se, tramite un procuratore speciale, richiede di essere ammesso a un procedimento speciale come il rito abbreviato.
Quale atto del difensore fa sì che l’imputato sia legalmente presente?
La richiesta di un rito speciale (ad esempio, il rito abbreviato o l’applicazione di pene sostitutive) presentata dal difensore munito di procura speciale è l’atto che, per legge, fa considerare l’imputato come presente in udienza.
Cosa succede se l’udienza si tiene prima dell’orario previsto ma il difensore ha chiesto un rito speciale?
Secondo la decisione in esame, la circostanza che l’udienza si sia tenuta in anticipo diventa irrilevante. La richiesta di un rito speciale avanzata tramite procuratore sana qualsiasi presunta irregolarità legata alla mancata presenza fisica dell’imputato, poiché la legge equipara tale richiesta alla sua effettiva presenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 17/09/1972 COGNOME nato il 22/06/1971
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 9 aprile 20 4 la Corte d’appello di Milano ha condanna Ce–12 NOME e NOME Varentirtaril reato di furto aggravato commesso in concorso tra loro.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate a mezzo del difensore. Lamentano, con unico motivo, vizio di violazione della leg processuale e, precisamente, dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., in quanto l’ di discussione del processo di primo grado si era celebrata e conclusa prima dell’or fissato, senza che fosse così garantita la presenza delle imputate.
3 . Il ricorsi sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha congruamente argomentato in ordine alla suspesposta doglianza, reiterata nella presente sede di legittimità, richiamando il disposto all’art. 420, comma 2 ter cod. proc. pen. recentemente introdotto dal d n.150/2022. La norma in esame stabilisce infatti che ” è considerato presen l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.
Nel caso in esame il difensore di fiducia delle imputate, munito di procura specia ha richiesto la trattazione del processo nella forma del rito abbreviato e, all’u di discussione ( cfr. verbale di udienza), sempre a mezzo di procura speciale, formulato anche richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità d ricorsi segue la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali e una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
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