Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN NOME VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
048
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’estinzione dei reati di cui agli artt. 473 e 474-ter cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME, decidendo de plano ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in camera di consiglio non partecipata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge riguardo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata ai sensi dell’art. 1 cod. proc. pen. senza instaurare il contraddittorio e senza dare, quindi, possibilità ricorrente, in un’apposita udienza, di eventualmente rinunciare alla prescrizione, limitando altresì l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.
La difesa rappresenta che, all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, la declaratoria di prescrizione non prevale sull’eventuale nullità generatasi ne giudizio, come accaduto nel caso di specie, in cui la sentenza di estinzione del reato è avvenuta in udienza predibattimentale senza contraddittorio con le parti, in violazione dell’art. 469 e dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nella lettura costituzionalment esatta fornita dal giudice delle leggi.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con requisitoria scritta.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l del 28 ottobre 2020, la cui efficacia è stata, da ultimo prorogata, con l’art. 17 del d.l giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello di Napoli ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato, pronunciando la sentenza senza contraddittorio tra le parti, interpretando erroneamente la disposizione dell’art. 469 cod. proc. pen. alla luce dell’art. 129 cod. pro pen.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 469 e dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pe nella lettura costituzionalmente esatta di quest’ultima norma, fornita dal giudice del leggi con la sentenza n. 111 del 2022 Corte cost.
Si tratta di un’eccezione che ha pregio e va accolta.
2.1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato i diritto vivente, ha superato la decisione della Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017 COGNOME, Rv. 269809, che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano nel giudizio d’appello, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., aveva, tuttavia, affermat la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile de sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 1 comma 2, cod. proc. pen.
La Consulta, nella citata pronuncia n. 111 del 2022, ha ritenuto l’opzione prescelta dal Sezioni Unite in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quan interpretato nel senso dell’inammissibilità, per carenza di interesse ad impugnare, de ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La linea di pensiero che pervade la pronuncia della Corte costituzionale fa leva sull constatazione che il principio della ragionevole durata del processo, di cui la prescrizio costituisce un corollario applicativo, risulta recessivo dinanzi al pieno rispetto del pri del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost.
Pertanto, alla luce delle indicazioni del giudice delle leggi, la Corte d’Appello, anche caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione de reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, in vista d possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione oppure dell’interlocuzione in ord all’eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie, non potendo più fare affidamento sul fatto che la causa di estinzione del reato prevalga sulla nullità assolu generata dalla violazione del principio del contraddittorio.
2.2. La giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione di incostituzionalità preso atto del superamento dell’indirizzo ermeneutico per cui aveva optato la sentenza COGNOME ed ha ritenuto, di conseguenza, sussistere l’interesse dell’imputato a propor ricorso per cassazione avverso la decisione di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputat per essersi estinto il reato per prescrizione (in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/202 Pepi, Rv. 283811 e Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri, Rv. 285449; nonché Sez. 3, n. 5246 del 9/1/2023, COGNOME, n.m.; vedi anche, sebbene in relazione al ricorso del pubblico ministero, Sez. 6, n. 44870 del 14/9/2023, P., Rv. 285450 e Sez. 2, n. 43366 del 22/9/2023, COGNOME, Rv. 285340; infine, cfr. Sez. 1, n. 39097 del 31/3/2023, COGNOME, Rv. 285285, secondo cui è nulla per violazione del contraddittorio, sulla quale no
prevale la causa estintiva, la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione del reato emessa all’esito di procedimento celebrato in assenza dell’imputato senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., a condizione che no risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato).
L’interesse a ricorrere, in ossequio alle statuizioni del giudice delle leggi, sussiste per la causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione non prevale sulla nullit assoluta ed insanabile che si verifica – ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c 179, comma 1, cod. proc. pen. – qualora il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione venga deliberato in appello con sentenza predibattimentale emessa de plano.
2.3. Alla luce di tale condivisa ricostruzione della disciplina processuale vigente, dev ribadirsi che, in tema di impugnazioni, nel caso di prescrizione del reato, la Cort d’Appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti e non con una pronuncia adottata “de plano”, che non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione – inefficace prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, Comat Sri, Rv. 271292; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) -, oppure di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
Per consentire l’effettiva attuazione di tale indicazione ermeneutica, che discende dalla sentenza di incostituzionalità n. 111 del 2022 Corte cost., deve ritenersi sussistent l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essersi estinto il reato per prescrizione.
Da quanto sin qui esposto deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli, ove dovrà essere celebrato il processo a carico del ricorrente, che, nel contraddittorio, potrà esercitar propri diritti di piena difesa (anche quello eventualmente di rinunciare alla prescrizione
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 27 giugno 2024.