Prescrizione Reato: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto della prescrizione del reato è un caposaldo del nostro ordinamento penale, ma le sue regole di funzionamento, specialmente in relazione alle impugnazioni, possono generare complessità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un caso specifico: la possibilità di fondare un ricorso unicamente sulla prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Analizziamo la decisione per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: La Guida Senza Patente e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. Il reato era stato commesso nel novembre del 2017. Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.
La Questione della Prescrizione del Reato nel Ricorso
L’unico argomento sollevato dal ricorrente riguardava l’intervenuta prescrizione del reato. Secondo la sua tesi, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto in un momento successivo alla pronuncia della sentenza d’appello, ma prima della presentazione del ricorso stesso. Si trattava, quindi, di un tentativo di far valere in Cassazione una causa estintiva del reato che non era ancora maturata al momento della decisione impugnata.
Il Principio di Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione ha innanzitutto dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella violazione del criterio di specificità dei motivi, sancito dall’art. 581, lett. c) del codice di procedura penale. Un ricorso che si limita a dedurre la maturazione della prescrizione dopo la sentenza impugnata è considerato dalla giurisprudenza un ricorso meramente “apparente”. Esso è privo di una reale doglianza contro la decisione della Corte d’Appello e, pertanto, inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione.
L’impatto della Legge Orlando sulla Prescrizione del Reato
La Corte non si è fermata alla declaratoria di inammissibilità. Ha voluto precisare che, anche se il ricorso fosse stato ammissibile, il reato non si sarebbe comunque prescritto. Per i reati commessi nel periodo che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la Legge n. 103/2017 (nota come Legge Orlando), in quanto più favorevole rispetto alla successiva “Legge Bonafede”. La Legge Orlando ha introdotto una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione, della durata di un anno e sei mesi, successiva alla sentenza di condanna di primo e secondo grado. Questo periodo di sospensione, applicato al caso in esame, ha di fatto impedito il maturare della prescrizione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due binari paralleli e convergenti. Il primo, di natura prettamente processuale, sancisce un principio di rigore formale: non si può utilizzare il ricorso per cassazione come un mero strumento per attendere il decorso del tempo necessario alla prescrizione. Il ricorso deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza che si intende impugnare. In assenza di tali critiche, l’atto è solo apparente e quindi inammissibile.
Il secondo binario è di natura sostanziale. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire la corretta interpretazione della normativa sulla prescrizione, chiarendo che le cause di sospensione introdotte dalla Legge Orlando sono pienamente operative e devono essere considerate nel calcolo dei termini. Questo impedisce che reati, seppur datati, sfuggano alla loro definizione processuale a causa di interpretazioni errate dei meccanismi di sospensione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione non può essere fondato su eventi futuri e incerti come la maturazione della prescrizione. La sua funzione è quella di controllare la legittimità delle decisioni dei giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a riprova della gravità di un utilizzo improprio dello strumento di impugnazione.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione basandosi unicamente sulla prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso di questo tipo è inammissibile. Esso viola il criterio di specificità dei motivi e viene considerato un ricorso solo “apparente”, non idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione.
Quale normativa si applica per la sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 2017 e il 2019?
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la Legge n. 103/2017 (cd. Legge Orlando), in quanto più favorevole rispetto alla successiva Legge Bonafede. Questa legge introduce una causa di sospensione della prescrizione di un anno e sei mesi dopo le sentenze di condanna di primo e secondo grado.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la con ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine al decorso del t prescrizione del reato (commesso il 19 novembre 2017).
Il ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente, deduce, nell’uni di ricorso, che la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla pronuncia dell emessa in grado di appello.
Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specifi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai q proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiari specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a rapporto di impugnazione). (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 – 01).
In ogni caso, va rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in q più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la leg 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un’ ulteriore causa di sospensione dell un anno e mei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del g appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna secondo grado.
Ne consegue che il reato in esame non è prescritto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE