Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udensil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parz riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/06/2021 nei confronti di COGNOME NOME, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione, conferma le statuizioni civili assunte nella sentenza di primo grado, con condan dell’imputato alla rifusione delle spese di difesa della costituita parte relativa al secondo grado di giudizio.
Avverso la sentenza di appello propone ric:orso il difensore dell’imputato ch solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 578, comma 1 e 129 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata, preso atto che il reato per cui l’appellante era stato rit responsabile e condannato in primo grado si era estinto per prescrizione nel more del giudizio di secondo grado, e rilevato altresì che non sussistevano condizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen. per un proscioglimento nel meri dell’imputato, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di appello proposti dalla difesa e di valutare il compendio probatorio in atti ai fini del giu ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., agli effetti delle disposizioni e dei della sentenza che concernono gli interessi civili, limitandosi invece al criter economia processuale dettato dall’art. 129 cod. proc. pen.
In data 26/03/2024, sono pervenute nomina, memoria e nota spese dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio giudice civile competente per valore in grado di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l’art. 578 cod. pen. prevede che il giudice d’appello o la Corte di cassazione, dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia interv condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagiona siano tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della sentenza concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione, i motivi di impugna proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi
trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, de 2010, COGNOME, Rv. 245876; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269890; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255331).
Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l’assenza di element quali dedurre, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estraneità dell’i rispetto al fatto contestato, limitandosi a richiamare le considerazioni d sentenza di primo grado e a confermare le statuizioni civili. In tal modo, ha omes di considerare che, in presenza della parte civile,, avrebbe dovuto decidere ai s dell’art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applic dell’art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell’evidenza della p liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, ma confrontando con le doglianze e i rilievi difensivi formulati cori i motivi di appello. Ha, per espresso un percorso argomentativo, che, incentrato sulla constatazion dell’assenza della prova evidente della non colpevolezza dell’imputato e sul correttezza della ricostruzione dei dati fattuali contenuta nella pronuncia di pr grado e coerente ai fini penali, non ha dato risposta, ai fini civili, alle rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione del controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione.
Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in gra di appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso pri affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino Rv. 256087). All’anzidetto giudice civile va altresì rimessa la liquidazione de spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudiz al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in data 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Prsierte