Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50771 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15-12-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO, in persona d AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato esti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 6 luglio 2020, con cui il Tribunale di Napoli ave condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 2 di arresto, in quant ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 54-1161 del Codice della Navigazi a lui contestato perché, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Forio, occupava in località Ruffano, presso l’arenile si prossimità del ristorante “Lo Scoglio”, uno spazio demaniale marittimo in assenz della prescritta concessione demaniale, realizzando ex novo una bouvette/bar di circa 2,37 mq. e un’ulteriore pedana per l’accesso alla stessa di 6, 30 mq.; accertato in Serrara Fontana il 16 ottobre 2017.
Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due moti
Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione dell sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva, formulata in via subordin volta all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità de avendo la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul punto, sebbene l quantifiLdzione detta pena in misura prossima al minimo edittale sia di per sé ind di una valutazione di ridotta offensività della condotta per cui si procede.
Con il secondo motivo, si contesta il mancato riconoscimento del decorso del termine di prescrizione del reato, non avendo i giudici di mer considerato che l’apposizione del vincolo reale sulle opere oggetto di imputazi ha precluso a COGNOME di protrarre la condotta asseritamente abusiva, c determinando la cessazione della permanenza, per cui il dies a quo del reato doveva essere individuato nel 16 agosto 2017, con la conseguenza che, pu tenendo conto della intervenuta sospensione della prescrizione pari a gg 64 sensi della normativa emergenziale , alla data del 19 ottobre 2022 era matura la prescrizione, ossia prima della data della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell’imputato formulato con motivi di appello richiesta di applicazione delta causa di non punibilità dell’ar bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio e omissione investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
Il secondo motivo di ricorso è, del pari, fondato.
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e cod. nav. contestato all’imputato ha natura di reato permanente (v. Sez. 3 6732 del 09/01/2019, COGNOME, Rv. 275837; Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, COGNOME, Rv. 273317; Sez. 3, n. 1358 del 30/10/2014, dep. 2015, Iversa, Rv 261956; Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, COGNOME, Rv. 259306; Sez. 3, n. 1641 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del 6/11/2003, PG in proc. Armanno, Rv. 227067, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), dal momento che la condotta illecita si compie con il fat « della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui q persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dell’impossessamento o del suo accertamento, ma dalla data di rilascio del concessione, o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, 16859 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 225734), ovvero da quella del sequestro, giacché anche l’apposizione del vincolo d indisponibilità che ne consegue, determinando lo spossessamento dell’autore della condotta e l’impossibilità di agire sui beni occupati abusivamente, ne impedisce protrazione, con la conseguente cessazione della permanenza dalla data del sequestro.
Nella specie, in data 16.8.2017 veniva disposto il sequestro delle ope mediante le quali tale occupazione era stata realizzata da parte dell’imputato tal modo impedendo all’autore della condotta di proseguirla. Ne consegue che la consumazione del reato contestato all’imputato deve ritenersi cessata alla d sequestro delle opere, e cioè il 16.8.2017, e da tale data va computato il ter massimo quinquennale di prescrizione, il quale, considerato il periodo sospensione di sessantaquattro giorni previsto dall’art. 83, comma 4, del d 18/2020, conv. con nnodif. nella I.n. 27/2020, risultava interamente decorso a data del 19 ottobre 2022, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata
Ebbene, tanto osservato, va richiamato il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. cod.proc.pen., che impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorran contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assol e insanabile o un vizio di motivazione, sia data prevalenza alla prima, salvo c circostanza che non ricorre nel caso in esame- l’operatività della causa estin presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di mer (Sez.U, n.35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez. 4, n. 13/06/2014,
Rv. 260299; Sez.2, n.6338 del 18/12/2014, dep.13/02/2015, Rv.262761; Sez.3, n.42703 del 07/07/2015, Rv.265194).
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reat è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 23/11/2023