Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERVETERI il 09/06/1970
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato av ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dall’imputato COGNOME NOME
in ordine alla sentenza di condanna per il reato di furto con strappo, commesso il
7 ottobre 2016.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’atto
di appello per violazione dell’art. 585, comma
1-bis, cod. proc. pen.;
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 585, comma
1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che i termini per proporre
impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Nella specie, il processo di primo grado si è svolto in assenza dell’imputato, il termine per proporre appello scadeva il 13 ottobre 2023 (15 giorni + ulteriori 15
giorni dal 13 settembre 2023, giorno di deliberazione della sentenza con motivazione contestuale). L’appello è stato presentato tempestivamente il 10 ottobre 2023.
La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio; tuttavia il rinvio è inibito dal maturare del termine prescrizionale che pone l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 7 aprile 2024 è decorso il termine di prescrizione del reato, considerata l’assenza di periodi di sospensione.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14/05/2025