Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 09/06/1988
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME COGNOME, nonché I
memoria tardivamente depositata in data 21/05/2025;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla violazione del termine a comparire ed all’omessa notificazione dell’ordinanza di rinvio
dell’udienza, non è manifestamente infondato;
che, invero, la difesa richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,
in tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.,
tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma
è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio venga notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal
suo difensore (cfr. Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, COGNOME Rv. 286062 – 01;
Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 – 01);
osservato, tuttavia, che, essendo interamente decorso il termine decennale di prescrizione (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso in data 14 luglio 2014, estinto per prescrizione;
che, invero, tale causa estintiva, sopravvenuta alla sentenza impugnata, pronunciata in data 9 maggio 2024, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale;
che, infatti, solo l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., sicché si impone l’annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché il delitto ascritto è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 3 giugno 2025.