Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 06/05/1985
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 20/03/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME è stato tratto a giudizio per rispondere dei due episodi di reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di seguito elencati.
Nella sua qualità di rappresentante legale della “RAGIONE_SOCIALE“, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti ricevute dalla ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” e “NOME“, indicava nelle dichiarazioni modello U60 del 22/12/2014 e modello IVA del 26/02/2014, entrambe relative all’anno d’imposta 2013, elementi passivi fittizi.
Nella medesima qualità, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse da COGNOME NOME, indicava nella dichiarazione fiscale del 16/09/2015, relativa all’anno d’imposta 2014, elementi passivi fittizi.
In primo grado il Tribunale di Torino ha assolto COGNOME rispetto alla contestazione relativa alle fatture emesse da COGNOME COGNOME ha ritenuto, invece, provata la sua responsabilità per quella avente ad oggetto le fatture apparentemente emesse da NOME COGNOME sussistendo plurimi elementi indicativi della natura fittizia delle prestazioni fatturate, e, per l’ef ha condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
In secondo grado, la Corte d’appello di Torino, adìta dall’odierno ricorrente, ha confermato la decisione dei giudici di prime cure.
2.Avverso quest’ultimo provvedimento COGNOME COGNOME tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce la prescrizione del reato per il quale è stata inflitta la condanna.
In premessa evidenzia che, sebbene la contestazione fosse riferita all’utilizzo fraudolento di fatture per operazioni inesistenti in due distinte dichiarazioni quella dei redditi e quella IVA, nelle decisioni di primo e secondo grado la pena appare determinata in relazione ad un solo reato.
Nel silenzio circa la condotta sanzionata, ad avviso della difesa, la pena avrebbe dovuto considerarsi riferita all’utilizzazione delle fatture inesistenti nel dichiarazione IVA, in quanto operazione che avrebbe consentito all’imputato di “conseguire i maggiori benefici fiscali”.
Attesa, dunque, la consumazione del reato in data 26/02/2024, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto dalla Corte d’Appello, con conseguente rideterminazione della pena per la sola fattispecie residua consumatasi in data 22 settembre 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati contestati per avere inserito, nelle dichiarazioni annuali d’imposta relative alle imposte sui redditi all’Iva, relative all’anno d’imposta 2013, i medesimi elementi passivi fittiz supportati da false fatture apparentemente rilasciate da tale NOME COGNOME.
Sebbene ciò abbia configurato, senza dubbio, la commissione di due distinte fattispecie delittuose, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno irrogato la pena finale omettendo di calcolare eventuali aumenti per la continuazione o per il concorso materiale.
Tanto premesso, il ricorso è da accogliere in ordine alla dichiarazione di prescrizione del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. citato, relativo alla dichiara
IVA, trattandosi di reato commesso in data 26/02/2014 e dunque prescrittosi in data 26/02/2024, prima della sentenza d’appello del 20/03/2024.
Non merita accoglimento, invece, la doglianza relativa alla rideterminazione della pena a seguito dell’estinzione del reato dichiarato prescritto.
In proposito deve rilevarsi che la pena è stata determinata in anni uno di reclusione, in ragione della pena base applicabile ratione temporis, commisurata nel minimo edittale di anni uno e mesi sei di reclusione, e della ulteriore riduzione dovuta all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Poiché la sanzione stata già determinata al di sotto del minimo edittale, essa non è suscettibile di ulteriori riduzioni.
3.Per questi motivi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato commesso il 26 febbraio 2014, perché estinto per prescrizione, e confermata nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso il 26 febbraio 2014 perché estinto per prescrizione. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente