Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bucchianico (Ch) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 1525 della Corte di appello de L’Aquila del 26 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibili del ricorso. GLYPH
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
In data 26 maggio 2023 la Corte di appello de L’Aquila ha integralmente confermato, rigettando, pertanto, la impugnazione presentata dalla difesa dell’imputato, la sentenza del 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, esecuzione di un unico disegno criminoso, il medesimo, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per gli anni 2011 e 2012, evadendo, pertanto, euri 109.131,37 euri per Ires ed euri 68.311,00 per Iva quanto all’anno di imposta 2011 ed euri 60.307,50 a titolo di Ires per l’anno di imposta 2012, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, articolando 3 motivi di censura, qui di seguito, in breve, riassunti.
Il primo dei motivi di impugnazione ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge per non avere i giudici del merito rilevato la incompetenza territoriale dell’organo giudiziario procedente; ha, infatti, rilevato il ricorrente che la se della RAGIONE_SOCIALE è ubicata a Roma di tal che il giudice che sarebbe stato competente a giudicare sul reato contestato al prevenuto sarebbe stato il Tribunale di Roma – e non quello di Chieti – cui si chiede che gli atti, previo annullamento della sentenza impugnata, siano trasmessi.
Il secondo motivo di impugnazione concerne la mancata assoluzione dell’imputato, quanto meno alla stregua del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.; deduce, infatti, il ricorrente che i giudici del merito hanno fondat il loro giudizio sulla sua responsabilità penale esclusivamente sulle risultanze delle verifiche tributarie, le quali rispondono a criteri di giudizio, svilupp attraverso presunzioni, non adeguati rispetto alla giurisdizione penale.
Infine, con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati stante la intervenuta prescrizione, post che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto che, per effetto della modifica intervenuta dell’art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, il prolungamento del termine prescrizionale potesse operare non sul solo termine ordinario della prescrizione, ma anche su quello dilatato, ex art. 161, ultimo comma, cod. pen., per effetto di una causa di interruzione di essa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, per le ragioni che saranno qui di seguito esaminate, inammissibile.
Deve preliminarmente osservarsi che gli argomenti impugnatori svolti dal ricorrente ripetono, a volte in termini di riproduzione letterale, i temi gi da lui sollevati in sede di impugnazione in grado di appello e puntualmente rintuzzati nella motivazione della sentenza ora censurata.
Un tale rilievo varrebbe, di per sé a rendere inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del COGNOME; va, infatti, ricordato, ed ancora ribadito, che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto d gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto d sottoporre a verifica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2019, n. 8065).
Nel caso di specie, come, infatti, si rileva, il ricorrente ha, in real omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza con la quale il giudice del gravame aveva rigettato l’impugnazione di fronte ad esso proposta, essendosi quello limitato a riformulare i medesimi argomenti già ritenuti non rilevanti, o comunque non fondati, dal giudice del gravame per le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, che erano stati da lui sollevati in occasione della presentazione dell’appello.
Ed invero, quanto alla ritenuta eccezione di incompetenza territoriale reietta dalla Corte di appello de L’Aquila, si rileva che tale giudice ebbe giudicare l’infondatezza/inammissibilità” della eccezione in questione in quanto la stessa era stata proposta oltre il termine stabilito dall’art. comma 2, cod. proc. pen. (sulla generale applicabilità del principio di cui sopra: Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 settembre 2020, n. 26227; nonché: Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 novembre 2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Di tale ratio decidendi il ricorrente si è del tutto disinteressato, limitandosi a riformulare gli argomenti che la Corte di appello aveva ritenuto non ammissibili per effetto della tardività della proposizione della eccezione.
Analogamente per ciò che attiene al secondo motivo della attuale impugnazione; anche in questo caso, a fronte di una motivazione redatta dalla Corte abruzzese, nella quale il giudice del gravame, ben consapevole della diversità strutturale delle metodiche accertative applicabili in sede strettamente tributaria ed in sede penale, ha riscontrato che l’ammontare dei redditi non dichiarati, e, pertanto, delle imposte evase, era stato calcolat senza tenere conto di elementi passivi di reddito in quanto gli stessi non erano stati oggetto di dimostrazione da parte del ricorrente, la difesa ha remorato esclusivamente sulla inadeguatezza dell’accertamento induttivo operato, non contestando affatto la esistenza di una deficienza probatoria nelle argomentazioni da essa svolte.
Anche il tema della ritenuta prescrizione maturata anteriormente alla sentenza della Corte di merito è, oltre che errato in diritto, inammissibile, posto che la difesa dell’imputato si è limitata a ribadire la sua, errata p come si vedrà, linea interpretativa delle disposizioni in materia, senza verificare la tenuta di quella che, invece, aveva seguito la Corte territoriale.
Si osserva, a tale proposito, onde chiarire i termini normativi della questione di diritto dedotta dal ricorrente che, l’art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, nel testo introdotte a decorrere dal 17 settembre 2011 (quindi in epoca anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi di cui al capo d imputazione) a seguito della interpolazione del precedente testo della disposizione in questione operata con la entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, dispone che “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decre sono elevati di un terzo”.
Secondo la costante, e, peraltro pacificamente conforme alla lettera della disposizione in questione, interpretazione normativa operata da questa Corte, la disposizione de qua, letta in combinato disposto con l’art. 157 cod. pen., sta a significare che, in relazione al delitto in questione, il term prescrizionale ordinario, non è pari, come di regola, a 6 anni, essendo elevato di un terzo, ma è pari ad 8 anni (6 + 1/3 = 8).
In presenza di eventi interruttivi del suo decorso, intervenuti durante la pendenza del termine ordinario di 8 anni, siffatto termine, in piena conformità con quanto previsto dall’art. 161, comma 2, cod. pen. non può, ove non ricorrano le particolari condizioni nella medesima disposizione indicate che comportano un suo più ampio differimento (condizioni che, beninteso, nella fattispecie non risultano ricorrere), essere differito “in nessun caso” in misura superiore ad un quarto del termine ordinario.
Considerato che nella presente fattispecie siffatti elementi interruttivi del corso della prescrizione (il cui novero è, peraltro, esteso anche al “verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni secondo quanto stabilito dal comma 1 del già ricordato art. 17 del dlgs n. 74 del 2000”: si veda, al riguardo, ove necessario: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2014, n. 1977) sono pacificamente intervenuti anteriormente alla scadenza dell’ottennio (è lo stesso ricorrente che segnala l’avvenuta notificazione del processo verbale di constatazione in data 6 marzo 2015), il termine prescrizionale dei due reati, determinato in anni 10 (8 + 1/4 = 10), per effetto della sua intervenuta interruzione, al momento della pronunzia della sentenza di appello, intervenuta in data 26 maggio 2023 ancora non era decorso, dovendo essere ad esso ulteriormente somma il non contestato periodo, pari a complessivi giorno 413, in cui, per effetto del differimento della trattazione del giudizio a richiesta della parte imputata, il termine in questione, la cui decorrenza deve collocarsi non prima del 30 settembre 2012, come d’altra parte correttamente osservato dalla Corte di merito, con ineccepibile motivazione, ancora non era scaduto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore