Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17730 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 516/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 21/03/2025
R.G.N. 39550/2024
NOME COGNOME
motivazione semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Delianuova il 07/05/1958
avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 12 luglio 2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 27 gennaio 2022 che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e, concesse le circostanze
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 61c66a81e7975e7a – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50822800135f6fd9
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797
attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe omesso di versare, quale amministratore e legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, l’I.V.A. dovuta da questa società per l’anno 2012, per l’ammontare complessivo di 831.703,00 euro, entro il 27 dicembre 2013.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 157 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello rilevato la prescrizione del reato ascrittogli, già maturata nel corso del processo di appello.
Si deduce che illegittimamente la Corte d’appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto: a) il reato di cui all’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000 non è compreso tra quelli previsti dall’art. 17, comma 1bis , d.lgs. cit., per i quali i termini di prescrizione sono elevati di un terzo, e, quindi, per detta fattispecie i termini di prescrizione, compreso il periodo di interruzione, debbono ritenersi pari a sette anni e sei mesi; b) nella specie, detti termini sono decorsi.
Il ricorso è fondato attesa l’erroneità della mancata dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede per prescrizione .
Ed invero, la Corte di appello ha erroneamente applicato il termine di prescrizione di cui all’art. 17, comma 1bis , d.lgs. n. 74 del 2000, riferibile, però, ai soli reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, quindi, non anche a quello di cui all’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282707 – 01).
Dovendo applicarsi le regole generali, pertanto, per il reato di cui all’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000 il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, da incrementare nel caso del verificarsi di cause di interruzione per un periodo pari, al massimo, ad un anno e sei mesi, nonché, eventualmente, di ulteriori periodi di sospensione.
Nella specie, il reato è stato commesso il 27 dicembre 2013, è computabile per intero il periodo di interruzione della prescrizione, mentre i periodi di sospensione sono complessivamente pari a 761 giorni.
Di conseguenza, pur tenendo conto dei periodi di interruzione e di sospensione, la prescrizione è maturata il 28 luglio 2023, quindi prima della sentenza di appello.
La rilevata erroneità della mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, per violazione di legge, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME