Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48806 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia con la quale NOME era stato condannato, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, fino al 7 dicembre 2011, al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione annuale delle imposte ai fini Iva e Ires, relativa al periodo di imposta 2009, con evasione di imposta superiore alle soglie di legge. In Vibo Valentia il 28/12/2010.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale segnatamente l’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione là dove la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini dell’affermazione della responsabilità, i periodo nel quale l’imputato ha ricoperto la carica di amministratore, fino al 7 dicembre 2011, come indicato nel capo di imputazione, e della conseguente affermazione di responsabilità, circoscritta all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2009, tenuto conto del termine ulteriore di novanta giorni previsto dall’art. 5 comma 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, elemento costitutivo del reato, e della consumazione del reato relativo all’anno di imposta 2010, nel gennaio 2012, al tempo in cui non rivestiva più la carica sociale.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’omesso rilievo della prescrizione del reato e dell’omessa pronuncia di non luogo a procedere. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all’ann di imposta 2009, commesso al 28/12/2010, essendo decorsi i termini di cui all’art. 157-161 cod.pen. di anni sette e mesi sei, al 28/06/2018, non essendo applicabile, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, il disposto di cui all’art. comma 1 bis, Igs 10 marzo 2000, n. 74 ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen. e segnatamente della recidiva reiterata specifica infraquinquennale non essendo mai stata applicata all’imputato in un procedimento precedente la recidiva. Erronea contestazione della recidiva come qualificata.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, assenza di motivazione.
Il difensore ha depositato motivi nuovi.
Con il primo motivo reitera la richiesta di annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione del trattamento sanzionatorio e della mancata applicazione della disciplina del reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ assorbente rilevare l’erroneo calcolo della prescrizione operato dalla Corte d’appello e sollevato con il secondo motivo di ricorso, sicchè la sentenza va annullata senza rinvio perché la prescrizione del reato è maturata in epoca
precedente alla sentenza impugnata.
L’imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, fino al 7 dicembre 2011, in relazione all’anno di imposta 2009 (per l’anno di imposta 2010 la contestazione era mossa a COGNOME NOME, non ricorrente), fatto commesso il 29/12/2010.
All’imputato è stata contestata e ritenuta in sentenza la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Anche a prescindere dalla censura che si appunta sulla sussistenza e sulla correttezza della contestazione della recidiva, oggetto di motivo di ricorso, rileva, in primo luogo, il Collegio, l’erronea applicazione dell’art. 17, comma 1 bis del digs 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che “i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”. Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011 e pertanto non poteva trovare applicazione al reato commesso dal ricorrente il 29/12/2010.
Non di meno, secondo il corretto calcolo della prescrizione, i termini di prescrizione, risultano pari a dieci anni, e effettivamente sono maturati prima della data di pronuncia della sentenza.
Infatti, la pena massima edittale per il reato in oggetto, ratione temporis, era di anni tre di reclusione a cui va aggiunto l’aumento per la recidiva, ex art. 99 comma 4 cod.pen., di due terzi e così si perviene ad anni cinque, ma il termine ordinario va individuato in anni sei (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016 – 01). A tale termine, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non va aggiunto l’aumento ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis di cui alla legge n. 148/2011, tenuto conto che il fatto è antecedente all’entrata in vigore (17 settembre 2011) della legge n. 148 del 2011. Infine, va computato l’aumento ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod.pen. della metà, sicchè il termine di prescrizione va individuato in anni dieci. Dunque, la prescrizione è maturata al 28/12/2020, in data anteriore alla sentenza impugnata.
Del resto, va tenuto conto dei principi reiteratamente espressi secondo cui la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 – 01).
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Tutti gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 10/10/2023