Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/12/1970
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo non tiene conto della prescrizione come disciplinata. In propos; to, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illociti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli aitt. ss. c.p.
In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisd tona ma dagli qffic dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria, venendo ricoro3ciuta r d a . efficacia 444t-Fe€1.~ al verbale di constatazione – idoneo a interrompere I corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è dest nataria (Cass. n. 37933/2012) – e all’atto di accertamento delle relative sanzioni.
In secondo luogo, il comma 1-bis dell’art. 17 del DLgs. 74/2000 prevedE (:he “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (…) sono eletat un terzo”.
Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna ricordare che sel:ondo la disciplina ordinaria il termine di prescrizione è pari al massimo della pena e( ittale stabilita dalla legge e comunque a un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione; tale termine poi può essere aumentato di un quarto (o in misura maggiore per determinati e gravissimi reati) in caso di intervento di una causa di interruzione della prescrizione. Esemplificar’ io, in presenza di un reato punito con la pena massima di 5 anni di reclusione, la prescrizione ordinaria è pari a 6 anni e, in caso di interruzione della stesa, il termine diventa di 7 anni e mezzo.
A seguito dell’entrata in vigore del predetto comma 1-bis dell’art. 17, nel nove -o dei reati tributari possono distinguersi due categorie di illeciti. Per i delitti di e i artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. 74/2000, si applica la dis(iplina ordinaria e, quindi, si prescrivono in 6 anni (termine suscettibile di arrivare zi 7 anni e 6 mesi quando si verifichino atti interruttivi); gli altri (e più gravi) illeciti r)N nel DLgs. 74/2000 si prescrivono, invece, in 8 anni (termine a cui si giunge elevando di un terzo il termine base), che diventano 10 anni per effetto dell’interruzione.
Va detto, tuttavia, che tali indicazioni non sono definitive, in quanto il tern ne d prescrizione del reato può essere ulteriormente prolungato se nel cors) del procedimento si verifica una causa di sospensione della prescrizione ovve -o se si verifica una condizione, tassativamente indicata dal legislatore, in presen;:a della quale, pur trascorrendo un periodo di tempo, lo stesso non viene calcolatc nl fine della decorrenza della prescrizione.
Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la sentenza che rillidi le ragioni, argomentate, di cui alla prima sentenza e il ruolo di amministratere fatto, oltre che le ragioni, corrette, del calcolo di superamento della s:i punibilità. Si oppone una rivalutazione personale e parziale del merito.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannmissib R., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell:2 sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.