Prescrizione Reati Tributari: La Cassazione Annulla Condanna per Omessa Dichiarazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34991/2024, ha affrontato un caso cruciale in materia di prescrizione reati tributari, annullando una condanna per omessa dichiarazione dei redditi. La decisione si sofferma sul complesso calcolo dei termini di prescrizione, specialmente quando entrano in gioco aggravanti come la recidiva e i periodi di sospensione del processo. Questo provvedimento offre chiarimenti fondamentali per operatori del diritto e contribuenti, ribadendo principi consolidati sulla corretta applicazione delle norme procedurali.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Annullamento
Il caso riguardava un imprenditore individuale, titolare di una ditta di costruzioni, condannato in primo grado e in appello per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2008 e 2009. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione, tenendo conto della continuazione con un altro reato precedentemente accertato e dell’applicazione della recidiva reiterata.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, maturata prima ancora della sentenza di appello.
Il Calcolo della Prescrizione Reati Tributari con Recidiva
Il punto centrale della controversia era il corretto calcolo del tempo necessario a prescrivere i reati. La difesa ha sostenuto che, considerando le date di consumazione dei reati (30 dicembre 2009 e 30 dicembre 2010), il termine massimo di nove anni (comprensivo degli aumenti per interruzioni e recidiva), maggiorato dei periodi di sospensione, fosse già decorso al momento della pronuncia di appello (1 febbraio 2023). La Corte di Cassazione ha accolto questa tesi, ritenendo il ricorso fondato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha proceduto a un’analisi dettagliata del calcolo della prescrizione. Partendo dal reato più risalente (commesso il 30.12.2009), ha applicato i seguenti passaggi:
1. Pena massima e termine base: La pena massima prevista all’epoca per il reato era di 4 anni. Ai sensi dell’art. 157 c.p., il termine di prescrizione base è pari a sei anni.
2. Aumento per la recidiva: La Corte ha chiarito, richiamando la giurisprudenza (Sent. n. 26868/2019), che l’aumento per la recidiva qualificata (ex art. 99, co. 2, c.p.) va calcolato sulla pena massima prevista per il reato e non sul termine di prescrizione. Questo principio, tuttavia, non incide sul termine massimo di prescrizione in caso di interruzione.
3. Aumento per interruzione: Al termine base di sei anni si aggiunge l’aumento della metà (pari a tre anni) per l’interruzione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, c.p., arrivando così a un termine massimo di nove anni.
4. Periodi di sospensione: A questi nove anni devono essere sommati i periodi di sospensione del processo. Nel caso specifico, sono stati accertati 232 giorni complessivi di sospensione (168 giorni per un rinvio su richiesta della difesa e 64 giorni per la sospensione legata all’emergenza Covid).
Sulla base di questo calcolo, la Corte ha stabilito che il primo reato si era prescritto in data 19 agosto 2019, mentre il secondo in data 19 agosto 2020. Entrambe le date erano ampiamente antecedenti alla sentenza della Corte di Appello del 1 febbraio 2023.
Le Conclusioni
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La decisione sottolinea l’importanza di un rigoroso e corretto computo dei termini processuali. Un calcolo errato da parte del giudice di merito può portare a una condanna illegittima, come avvenuto in questo caso. La sentenza ribadisce che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che opera automaticamente al verificarsi delle condizioni di legge, e la sua maturazione deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Come si calcola il termine massimo di prescrizione in caso di interruzione?
Secondo la sentenza, in caso di interruzione, al termine di prescrizione base (che è pari alla pena massima edittale e non può essere inferiore a sei anni per i delitti) si aggiunge un ulteriore aumento della metà, raggiungendo così il termine massimo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza un nuovo processo?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché ha accertato che i reati erano già estinti per prescrizione prima della decisione della Corte di Appello. Non essendoci più un reato da giudicare e mancando le condizioni per un’assoluzione nel merito, il processo si è concluso definitivamente.
Quale impatto hanno i periodi di sospensione del processo sul calcolo della prescrizione?
I periodi di sospensione, come quelli dovuti a rinvii su richiesta della difesa o a cause di forza maggiore come l’emergenza Covid, non vengono contati nel calcolo del tempo necessario a prescrivere. Essi si sommano al termine di prescrizione massimo già calcolato, posticipando la data di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 1.2.2023 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1.2.2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di omessa presentazione, nella qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2008 e 2009 con applicazione della recidiva reiterata, ma a modifica della pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città ha determinato la pena, ritenuta la continuazione con il reato accertato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza in data 24.9.2920, in due anni e otto mesi di reclusione.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito’ all’art. 157 c pen., la prescrizione di entrambi i reati, avuto riguardo alle date dell consumazione (30.12.2009 e 30.12.2010), in data antecedente alla pronuncia impugnata stante il termine massimo di nove anni previsto per i recidivi e calcolati altresì i periodi di sospensione pari a complessivi anni uno, mesi otto e giorni sette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da ritenersi ammissibile ben potendo essere dedotto quale unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818), deve ritenersi meritevole di accoglimento atteso che al momento della pronuncia della Corte catanese (1.2.2023) il termine di prescrizione risultava già spirato per entrambi i reati in contestazione.
Partendo dal più risalente, perfezionatosi il 30.12.2009, occorre calcolare il tempo necessario a prescrivere ai sensi dell’ar. 157 cod. pen. tenendo conto del fatto che la pena massima prevista all’epoca del commesso reato era di 4 anni, sulla quale va calcolato l’aumento stante l’applicazione della recidiva ex art. 99 secondo comma cod. pen., della metà, dovendo l’aumento per detta aggravante ad effetto speciale essere operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016). Al termine di sei anni occorre aggiungere l’ulteriore aumento della metà (pari a tre anni) per l’interruzione ai sensi dell’art. 161 secondo comma cod. pen. così pervenendosi a nove anni, maggiorati dei periodi di sospensione che risultano dalla disamina del fascicolo processuale pari a complessivi 232 giorni stante il rinvio dal 20.9.2019 al 6.3.2020 su richiesta della difesa (168 giorni) e il rinvio dall’8.3.20 all’11.5.2020 per sospensione Covid (64 giorni). Il reato risulta pertanto prescritt alla data del 19.8.2019.
Lo stesso calcolo deve essere effettuato per il secondo reato perfezionatosi il 30.12.2010 che risulta prescritto, applicandosi gli stessi calcoli sopra indicati 19.8.2020.
Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l’adozione di una formula assolutoria nel merito atteso l’unico motivo articolato dal ricorrente, l’annullamento della decisione in esame senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione
AnnullaVla sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso in data 21.3.2024