Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
su; riccrso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di LARINO
visti gil atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che na concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Larino con sentenza del 16 giugno 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione (art. 2, d. Igs. del 2000 – capo A, commesso 23 dicembre 2011 -, art.5, d. Igs. 74 del 2000 – capo B, anno di imposta 2009 -, art. 8 d. Igs. 74 del 200 – capo C, commesso ilo 23 dicembre2012 -; art. 8 d. Igs. 74 del 2000, commesso il 31 dicembre 2011 capo D; art. 10 d. Igs. 74 del 2000, capo E, commesso fino al 21 dicembre 2012).
Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000).
Il Tribunale ha ritenuto estinti i reati per prescrizione senza considerare l’aumento dei termini di prescrizione intervenuto con il d. I. n. 138 del 13 agosto 2011, che ha disposto l’introduzione del comma 1 bis all’art. 17 d. Igs. 74 del 2000. Per tale norma i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del d. Igs. 74 del 2000 sono elevati di un terzo, quindi il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10. Ad oggi, pertanto, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per mancanza di interesse in quanto tutti i reati contestati dell’imputazione risultanof -Dri escritti, anche con l’applicazione dell’art. 17, comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione.
L’art. 17, comma 1, bis è entrato in vigore il 17 settembre 2011 (G.U. del 16 settembre 2011); Per determinare il tempo di prescrizione devono valutarsi anche le pene (successivamente aumentate) dei reati al momento della loro commissione (art. 2 cod. pen.); pene non superiori a sei anni. Infatti, per l’art. 8 d. Igs. 74 del 2000 la pena era da sei mesi a sei anni, in seguito da quattro ad otto anni. Considerato questo, e valutate anche le sospensioni dei termini di prescrizione, alla data odierna tutti i reati risultano prescritti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 3/10/2023