Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10843 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10843 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
CANCELLIERE ESPERTO
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sul ricorso proposto da
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COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria in data DATA_NASCITA.
avverso la sentenza del 26/07/2021 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/7/2021, il Tribunale di Reggio Calabria condannava COGNOME NOME alla pena di euro 500 di ammenda per la contravvenzione prevista e punita dagli art. 54, 1161 cod. nav. perché nella qualità legale di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE occupava arbitrariamente il suolo demaniale marittimo, mediante la realizzazione di opere edilizie per una superficie di mq. 985 circa.
2.Avverso tale provvedimento, il difensore di ufficio COGNOME NOME, NOME COGNOME, ha proposto appello, convertito dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, in ricorso per cassazione.
Nell’impugnazione il difensore aveva dedotto l’estinzione del reato commesso in data 07/02/2011 per prescrizione alla data 07/02/2016. In subordine aveva contestato la decisione impugnata per non aver assolto l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone i presupposti di legge.
3.Risultano altresì proposti motivi aggiunti dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. dell’art. 649 cod. proc. pen.
Rappresenta che i fatti per i quali l’imputato è stato condannato coincidono integralmente con quelli già giudicati nel precedente procedimento n. 1962 del 2011 RGNR (1212 del 2012 RGT), definito con sentenza n. 220 del 4 febbraio 2016, irrevocabile il 25 febbraio 2016, con la quale COGNOME era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Evidenzia l’identità in entrambi i procedimenti della condotta contestata ovvero l’asserita occupazione abusiva di area demaniale marittima accertata in data 7 febbraio 2011, sicché l’azione penale sarebbe stata esercitata due volte per il medesimo fatto, ad opera del medesimo Ufficio del Pubblico ministero, con conseguente duplicazione del giudizio in violazione del principio del ne bis in idem.
Le argomentazioni vengono ribadite nelle note di replica del 5/01/2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo va rilevata l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Secondo la costante lezione ermeneutica di Questa Corte, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301-01).
In applicazione dei principi illustrati non è ammissibile la doglianza relativa alla violazione del principio del ne bis in idem fatta oggetto dei motivi aggiunti, in quanto estranea al devolutum tracciato dai motivi d’impugnazione originari, afferenti, come precisato, alla prescrizione del reato e alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.11 motivo d’impugnazione proposto dal difensore d’ufficio relativo all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione è fondato.
Va richiamato il consolidato orientamento di Questa Corte secondo cui, in tema di decorrenza del termine di prescrizione nei reati permanenti, tra i quali rientra l’ipotesi di occupazione abusiva del demanio marittimo prevista dall’art. 1161 cod. nav., assume rilievo decisivo il contenuto della contestazione elevata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato. Ove dalla contestazione risulti che la permanenza sia ancora in corso, configurandosi una contestazione c.d. aperta, il termine di prescrizione deve essere protratto sino alla data di emissione della sentenza di primo grado ovvero sino al diverso momento dell’accertata cessazione della permanenza, come prospettato dal procuratore generale nel ricorso; qualora, invece, il pubblico ministero abbia proceduto a delimitare in modo puntuale la condotta punibile nel formulare l’imputazione, mediante una contestazione c.d. chiusa, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata nella data espressamente indicata nella contestazione, mentre l’eventuale prosecuzione della condotta potrà costituire oggetto di autonomo procedimento o di modifica dell’imputazione nello stesso processo, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. (Sez. 6, n. 49525 del 24 settembre 2003, Tasca, Rv. 229504; Sez. 6, n. 7605 del 16 dicembre 2016, D., Rv. 269053; Sez. 4, n. 7564 del 04/02/2020, Pg c/Capogrosso, Rv. 278580 – 01).
Nel caso di specie, la scelta del pubblico ministero di riferirsi, in sede di contestazione, alla sola data di accertamento del fatto, optando per una contestazione chiusa che delimita la durata della condotta addebitata, comporta che il dies a quo della prescrizione debba essere individuato nella data dell’accertamento (7/02/2011) con conseguente prescrizione fin dalla data del 7/02/2016.
3.Per questi motivi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, in data 20/01/2026
Il Consigliere estensore