Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41886 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO: Accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza del 29 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano del 15 dicembre 2021, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 44, lettera C, d.P.R. 380 del 2001, 181 d. Igs. 42 del 2004 e 95 d. P.R. 380 del 2001; reati accertati nel mese di luglio 2018, con lavori ancora in corso.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l’affermazione di responsabilità in considerazione delle prove assunte in dibattimento che dimostrano l’estraneità del ricorrente agli abusi edilizi.
Per la decisione impugnata il ricorrente è l’autore degli abusi edilizi contestati nell’imputazione. La Corte di appello esclude che l’autore degli abusi fosse il padre del ricorrente, deceduto il 28 agosto del 2017, in quanto sarebbe stata accertata la prosecuzione dei lavori successivamente al decesso.
Dalla lettura degli atti richiamati nella stessa sentenza di condanna si evince che la motivazione risulta illogica e contraddittoria. I testi COGNOME e COGNOME riferiscono che i lavori erano stati effettuati tutti prima dell’estate del 2017, e non in epoca successiva come ritenuto dalla Corte di appello. Anche il teste NOME COGNOME riferiva della conclusione dei lavori prima dell’estate del 2017. Inoltre, la documentazione evidenzia la fine dei lavori prima dell’agosto 2017; infatti il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune di Civitella Roveto del 2018 attesta la fine dei lavori.
2. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) in relazione all’individuazione della data dei commessi reati e alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
Sulla considerazione della consumazione prima dell’agosto 2017 i reati sarebbero estinti per intervenuta prescrizione. La consumazione dei reati, infatti, deve essere anticipata all’agosto 2017, come evidenziato, anche, dal P.M. all’udienza del 17 marzo 2021.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sostituto procuratore COGNOME NOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, risultano manifestamente infondati in quanto la decisione rileva con motivazione adeguata e logica, senza contraddizioni, che al sopralluogo del 25 novembre 2019 gli agenti della Polizia RAGIONE_SOCIALE riscontravano “che il manufatto non era completato, in quanto presentava ancora degli archi aperti, coperti da un telo Per quanto concerne l’ulteriore manufatto di cui alla contestazione, il tecnico comunale COGNOME ha riferito in merito all’accertamento del 21/10/2020, che ha dimostrato la prosecuzione dei lavori, con ampliamento dell’immobile anche con riferimento a tali opere la documentazione fotografica in atti conferma quanto riportato dai testimoni”.
Infine, rileva la sentenza, il teste COGNOME riferiva di aver visto l’imputato intento ad effettuare i lavori nell’immobile abusivo. La sentenza di primo grado, inoltre, analizza completamente la deposizione del teste COGNOME evidenziando come i lavori abusivi erano stati sempre realizzati dal ricorrente, già dall’estate del 2017.
Il ricorrente non si confronta con tali precise e puntuali motivazioni, ma, in modo generico e in fatto, trascrive alcune parti delle deposizioni testimoniali per ricavarne, soggettivamente, il risultato della consumazione dei reati in epoca antecedente all’agosto del 2017. Consumazione smentita dalla sentenza impugnata (e dalla decisione di primo grado, in doppia conforme) in considerazione della accertata non ultimazione dei lavori al momento dei sopralluoghi e alla testimonianza precisa di COGNOME NOME: “La permanenza del reato urbanistico cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci” (Sez. 3 – , Sentenza n. 13607 del 08/02/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275900 – 01).
Del resto, la valutazione dell’opera abusiva deve valutarsi nella sua unitarietà: “In tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. (Fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine). (Sez. 3, Sentenza n. 30147 del 19/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270256 – 01).
Conseguentemente il secondo motivo, sulla prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto la consumazione dei reati non può ritenersi prima dell’agosto 2017, ma al momento dell’emissione della sentenza di primo grado (il 15 dicembre 2021), nell’assenza di prove di precedenti cessazioni dell’attività abusiva: “La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui,
per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del PM contro il dissequestro di un immobile abusivo disposto per ritenuta prescrizione, specificando che, ai fini dell’individuazione del momento di cessazione dei lavori, il completamento dell’opera con tutte le rifiniture interne ed esterne costituisce solo un elemento sintomatico, che, se utile nella normalità dei casi, non consente di escludere ipotesi marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l’ultimazione dell’opera nel senso anzidetto, come ad esempio quando risulti l’ininterrotto utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie)” (Sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/07/2014 ) Rv. 260498 – 01)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2023