Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42242 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Giardini Naxos il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, che si riporta al ricorso chiedendon
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
con sentenza 17/03/2023, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina del 02/05/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli articoli 44, lettera b), 93-94-95 d.P.R. n. 380/2001, fatti accertati in G Naxos il 09/08/2017.
Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricors per cassazione.
Con l’unico motivo lamenta come i reati, all’epoca della pronuncia della sentenza di appello, fossero estinti per prescrizione.
Evidenzia, in proposito, come erroneamente sia stata indicata quale data di accertamento del fatto il 9 agosto 2017, data della nota di trasmissione della notizia di reato all’u
requirente, laddove nel corpo della stessa informativa risultava chiaro come il sopralluogo e l’accertamento del fatto fossero relativi alla data del 13 luglio 2017.
Ciò determina l’inapplicabilità della legge 23/06/2017, n. 103, entrata in vigore in epoca successiva, che ha modificato il regime della sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, comma 2, cod. pen., con conseguente estinzione dei reati alla data del 13 luglio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Correttamente evidenzia il ricorrente come la nota informativa della polizia municipale di Giardini Naxos n. 18142 sia datata 9 agosto 2017, ma nel corpo della stessa si evidenzia che il sopralluogo, cui corrisponde l’epoca di accertamento del fatto, era stato eseguito il 13 lugli 2017.
Tale data è anteriore alla modifica dell’articolo 159 cod. pen., che sospende la prescrizione del reato per il tempo intercorrente tra la pronuncia del dispositivo e il deposito della sentenz operata dalla legge n. 103/2017, pubblicata su G.U. n. 154 del 04/07/2017, con periodo di vacatio legis di 30 giorni (v. articolo 1, comma 95, della legge), e quindi entrata in vigore il agosto 2017, ossia in epoca successiva all’accertamento del reato.
Tuttavia, diversi sono gli effetti sui due reati in contestazione.
Il reato di cui all’articolo 44 d.P.R. n. 380/2001 ha natura di reato permanente, la cu consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva.
La cessazione dell’attività si ha infatti con «l’ultimazione dei lavori per completament dell’opera» (ivi comprese le c.d. «finiture»), con la sospensione dei lavori volontaria o impost (ad esempio, mediante sequestro penale) o con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 13607 dell’8/02/2019, Spagnolo, n.m.).
Nel caso di specie, la stessa informativa allegata al ricorso precisa che, all’atto d sopralluogo, era stata accertata la realizzazione «di una unità immobiliare a sé stante, definit e rifinita in ogni parte», dovendosi così ritenere che, alla data del 13 luglio 2017, l’opera f ultimata e la permanenza cessata.
Ne consegue che, alla data della pronuncia della sentenza, il termine di prescrizione fosse maturato e il reato risulta estinto.
Al contrario, il reato di cui all’articolo 95 dello stesso decreto, secondo la giurispruden assolutamente prevalente della Corte, che il Collegio ribadisce (ex plurimis: Sez. 3, n. 35912 del
25/06/2008, Rv. 241093 – 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, Rv. 266224 – 01; Sez. 3, n. 1145de1 08/10/2015, Rv. 266015 – 01 Sez.3,Sentenza n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 01; Sez. 3, Sentenza n. 26836 del 08/09/2020, Rv. 279882 – 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 – 01), ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l’allegat progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione; pertanto, all’epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerarsi ancora in corso.
Il motivo è pertanto, in parte qua, manifestamente infondato.
La pronuncia impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all’articolo 44 d.P.R. 380/2001 essendo il reato estinto per prescrizione; il procedimento va rinviato alla Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui agli articoli 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (il Tribunale aveva in pr grado posto i due reati in continuazione, ritenendo il reato più grave quello di cui all’articolo d.P.R. 380/2001), di cui dichiara l’irrevocabilità in punto di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 44 lett. B) d.P.R. 380/2001 perché estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia, per la rideterminazione della pena per residuo reato, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 14/09/2023.