Prescrizione pena sospesa: la Cassazione chiarisce il momento esatto della decorrenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di esecuzione penale, chiarendo il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere, della prescrizione pena sospesa. Comprendere questo momento è cruciale per determinare quando una condanna si estingue definitivamente. La Corte ha fornito una lettura rigorosa e consolidata, respingendo un’interpretazione errata che avrebbe anticipato la decorrenza dei termini.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2009. A seguito di questa condanna, gli era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, a causa del verificarsi di determinate condizioni, il beneficio era stato revocato. L’interessato si è opposto al provvedimento che rigettava la sua richiesta di estinzione della pena, sostenendo che il termine di prescrizione quinquennale dovesse iniziare a decorrere dalla data del provvedimento di revoca del beneficio stesso. Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione, ha confermato il rigetto, portando il condannato a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La tesi del ricorrente è stata giudicata in “evidente contrasto” con un principio giuridico ormai consolidato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza e dell’irritualità della sua impugnazione.
Le Motivazioni: il Principio sulla Prescrizione Pena Sospesa
Il cuore della decisione risiede nella corretta individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione di una pena tornata eseguibile. La Cassazione ha spiegato in modo inequivocabile che il termine non decorre dalla data in cui il giudice dell’esecuzione adotta il provvedimento di revoca della sospensione condizionale.
Il principio corretto, confermato da una giurisprudenza costante, è il seguente: «Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca».
In parole semplici, se la revoca avviene perché il condannato ha commesso un altro reato, la prescrizione della prima pena non inizia a decorrere dal giorno in cui il giudice formalizza la revoca, ma dal giorno in cui la sentenza per il nuovo reato (la causa della revoca) diventa definitiva e non più impugnabile.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la certezza del diritto in materia di esecuzione penale. Stabilisce un punto fermo, logico e giuridicamente solido, per il calcolo della prescrizione della pena sospesa. La decisione impedisce che eventuali ritardi nell’emissione del provvedimento formale di revoca da parte del giudice dell’esecuzione possano essere erroneamente interpretati come un prolungamento del tempo necessario all’estinzione della pena. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che l’attenzione deve essere posta sulla data in cui diventano definitive le circostanze che causano la revoca, poiché è quello il momento cruciale che riattiva il cronometro della prescrizione.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione di una pena la cui sospensione condizionale è stata revocata?
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui diventa definitiva la decisione che accerta la causa della revoca (ad esempio, una nuova sentenza di condanna), e non dalla data in cui il giudice dell’esecuzione emette formalmente il provvedimento di revoca.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi sostenuta dal ricorrente era in evidente e palese contrasto con un principio di diritto già consolidato e affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
In caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio, per la palese infondatezza dei motivi), la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in sede di opposizione ai sensi dell’art. comma 4, cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento di rigetto d estinzione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Genova, in data ottobre, irrevocabile il 21 dicembre 2009, e lamenta l’erroneità della data d quale è stato fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dovrebbe essere individuata in quella della revoca del beneficio della sospensio condizionale della pena;
rilevato che tale tesi è in evidente contrasto con il consolidato prin espresso in sede di legittimità secondo cui «Il termine di decorrenza de prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi d condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa del revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzion provvedimento di revoca» (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280330; Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente